Disoccupata neomamma – Posso usufruire comunque dell’indennità di maternità?



Sono stata licenziata senza giusta causa dalla mia azienda (grazie al jobs act) due mesi fa (agosto 2017), mentre ero al quinto mese di gravidanza.

Ora, se fossi ancora occupata, sarei rientrata nel periodo di congedo di maternità e comunque sarei stata a casa.

Visto che a Gennaio partorirò, vorrei sapere se è mio diritto fruire comunque dell’indennità che percepiscono le mamme lavoratrici.

Cominciamo col ricordare che il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro prima del parto comprende i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e il giorno del parto nonché gli eventuali periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio).

Inoltre, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro dopo il parto comprende i 3 mesi successivi al parto e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva.

In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta.

Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione.

Tuttavia, l’indennità di maternità spetta anche alle madri disoccupate, se ricorre una delle seguenti condizioni:

  • il congedo di maternità è iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro;
  • il congedo di maternità è iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità di maternità sussiste a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all’Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l’inizio del congedo stesso;
  • Durante i periodi di congedo di maternità la madre disoccupata avente diritto percepisce un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità.

Lei dovrebbe rientrare, facendo due conti, nel primo caso, per cui la risposta è positiva.

Ora, va detto che l’indennità è corrisposta direttamente dall’Inps tramite bonifico presso l’ufficio postale o accredito su conto corrente bancario o postale, secondo la modalità scelta nella domanda.

La domanda per l’indennità di maternità deve essere presentata all’Inps telematicamente (WEB, Call Center) o attraverso i CAF.

La domanda va inoltrata prima non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto.

Il certificato medico di gravidanza deve essere presentato in originale all’Inps, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale in busta chiusa.

23 Novembre 2017 · Genny Manfredi




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