Riduzione del legato e della donazione ex articolo 560 del codice civile





Per rispondere alla domanda si devono affrontare i concetti di eredità relitta, valorizzazione dell’eredità relitta, quota disponibile e riservata





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Un nonno lasciava per testamento una casa ad un nipote succeduto poi anche come erede per rappresentazione in quanto il padre rinunciava all’eredità. in base all’art 560 cc nel caso in cui il nipote dovesse avere un eccedenza di un quarto nell’immobile deve restituire la casa nell’eredità salvo il diritto di avere la somma della disponibile. due domande: Se nell’eredità ci sono solo beni immobili cosa si intende per somma della disponibile e come andranno scelti i beni che si prenderà.

Seconda domanda: essendo il nipote erede per rappresentazione potrebbe rientrare se ci sono i presupposti nella possibilità prevista dal 3 comma dell’art.560 cc in qualità di legittimario?

L’articolo 560 del codice civile riguarda, come da titolo, la riduzione del legato o della donazione: in particolare il comma 3 si occupa della riduzione dell’eredità quando il donatario o il legatario è anche un legittimario.

Per rispondere alla domanda si devono affrontare i concetti di eredità relitta, valorizzazione dell’eredità relitta, quota disponibile al de cuius (articolo 556 del codice civile) e quota riservata ai legittimari (articoli 537 e 542 del codice civile), dipendenza dalle quote predette alla composizione della famiglia anagrafica del de cuius al momento del decesso, al numero di discendenti in linea diretta superstiti o dei loro eventuali rappresentanti, al numero degli eventuali ascendenti ancora in vita.

Inoltre, come sempre ribadito nel regolamento in base al quale possono essere poste le domande, queste devono, preferibilmente, essere riferite ad un caso concreto e ad un unico argomento e non devono riguardare questioni nella loro generalità.

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12 Aprile 2023 · Simone di Saintjust

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