Diritto di recesso per un contratto stipulato al di fuori dei locali commerciali

Se non ha ordinato piastrelle personalizzate proceda ad esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto












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Ho concluso un contratto presso la mia abitazione tramite un consulente per un lavoro di ristrutturazione edilizia (rifacimento bagno) con sconto in fattura. Purtroppo le circostanze non mi hanno portato a leggere bene il contratto (scritto appositamente in piccolo) prima di firmare e fidandomi delle parole di quest’ultimo che mi invogliava a firmare velocemente, ho scoperto successivamente che ci sono clausole molto pericolose e nessuna garanzia a mio favore:

Escluso diritto di recesso in quanto beni confezionati su misura e personalizzati (in realtà sono semplici piastrelle e mobili standard )

se l’agenzia delle entrate non eroga devo pagare loro l’intero importo o per qualsiasi altro intoppo che non derivi da loro colpe.

pretendono il pagamento totale ( della restante percentuale in anticipo) senza poterla dilazionare in avanzamento lavori

E’ indicato che entro 180 gg possono finire i lavori ma non dicono la durata tot. dei gg dal momento in cui iniziano: ho solo visto alcuni campioni ma non erano nemmeno in formato reale: vorrei sapere, dato che il contratto é stato stipulato da 2 gg, se posso contattare l’agenzia delle entrate per annullare la richiesta, dato che il loro preventivo é molto gonfiato.
Premetto che ho affidato a loro il totale compito delle pratiche.

Inoltre, il contratto è completamente a mio sfavore, nonostante io l’abbia firmato, potrei essere tutelato dalla legge per ripensamento visto che manca totalmente fiducia da parte mia avendo saputo solo dopo tutti gli aspetti sopracitati nonché le centinaia di recensioni negative trovate sul web di clienti che hanno pagato e non hanno ancora ricevuto la prestazione?

Spero davvero di uscirne indenne nonostante me la sia cercata. Al momento hanno solo 100 euro di caparra

L’articolo 59, comma c) del Codice del Consumo esclude la possibilità di applicare il diritto di recesso ai contratti stipulati fuori dai locali commerciali (come nella fattispecie), quando esso preveda la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati.

Ma bisogna chiarire cosa debba intendersi come bene confezionato su misura o personalizzato: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con il provvedimento 20528 del 2 dicembre 2009 (SOGEVE ITALIA, DEPURATORE TOP SMILE), proprio in tema di o di ostacoli posti dalle imprese all’esercizio del diritto di recesso del consumatore, ha stabilito che le specifiche richieste dal cliente su dimensioni, colore, materiale ed elementi speciali già previsti in listino dal fornitore, non può essere considerata, per sua natura, una richiesta di produzione di bene confezionato su misura e chiaramente personalizzato. Affinché lo sia, occorre quella ulteriore specificità della richiesta del consumatore e l’eccezionalità della modifica ordinata, che non sia stata pre-contemplata dal professionista e proposta in una rosa di alternative al cliente finale (si consultino, allo scopo, la fine di pagina 8 – ultime due righe – e la prima parte della pagina 9 di questo documento tratto dalla relazione annuale 2009 sull’attività dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM o Antitrust).

In pratica, la piastrella per essere considerata su misura e personalizzata deve essere di una misura non contemplata fra quelle comprese nel catalogo/listino e, ad esempio, prevedere come disegno, la riproduzione del nome e cognome del committente o di un disegno da questi prodotto.

Se non ha ordinato piastrelle personalizzate nel senso sopra indicato, può procedere ad esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, pretendendo la restituzione dell’anticipo versato.

In alternativa, conviene comunque inviare formale comunicazione di recesso (rigorosamente in piego, con raccomandata A/R) a ciascuna delle controparti indicate nel contratto ed attendere lo sviluppo degli eventi, dando per persi i 100 euro anticipati, ma impedendo l’esecuzione dei lavori previsti dal contratto con l’ulteriore aggravio di spese conseguente.

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10 Ottobre 2022 · Giovanni Napoletano

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