Diritto di abitazione attribuito per testamento


Il diritto di abitazione nella casa familiare spetta, come si sa, al coniuge superstite (articolo 540 del codice civile).





Posso lasciare con testamento la casa a mia figlia e il diritto di abitazione a 2 persone estranee alla famiglia?. Grazie per il vostro lavoro!

Il diritto di abitazione nella casa familiare spetta, come si sa, al coniuge superstite (articolo 540 del codice civile).

In assenza del coniuge, il diritto di abitazione va riservato, eventualmente, ad un solo soggetto, trattandosi di diritto a carattere strettamente personale.

Infine, per evitare una eventuale azione di riduzione per lesione della quota di legittima nei confronti del soggetto a cui è stato lasciato da testamento il diritto di abitazione, il valore del diritto di abitazione non deve superare la quota disponibile al de cuius.

Per un immobile con destinazione residenziale il diritto di abitazione equivale all’usufrutto (ordinanza della Corte di Cassazione 14406/2018). Per valorizzare l’usufrutto può avvalersi di questa risorsa web.

La quota disponibile al de cuius, vedovo e con una figlia, è pari al 50% dell’eredità relitta (quella valorizzata in base ai beni lasciati al momento del decesso, comprensiva del valore delle eventuali donazioni effettuate in vita). Faccia i calcoli e veda se può lasciare il diritto di abitazione a soggetto estraneo senza il timore che la figlia legittimaria agisca nei confronti del legatario, a cui è stato attribuito il diritto di abitazione, con azione giudiziale di riduzione per lesione della quota di legittima.

17 Febbraio 2020 · Marzia Ciunfrini

La ringrazio per la risposta e pongo un’ultima domanda: io farei come segue (per motivi lunghissimi che non vado qui a spiegare). Con testamento lascerei la proprietà della casa a mia figlia. Usufrutto alla mia compagna (non siamo sposati) e usufrutto o diritto di abitazione a mia nipote. Questo è fattibile?

Forse non ci siamo spiegati bene: se vuole evitare che figlia, compagna e nipote si scannino in tribunale, facendo arricchire gli avvocati, ha bisogno di consultare un notaio il quale calcoli attentamente il valore della quota disponibile al testatore (al momento del decesso) e verifichi che il valore complessivo di usufrutto e diritto di abitazione rientri nel 50% della massa ereditaria (cioè, in assenza di donazioni effettuate in vita, che il valore dei legati non superi la metà del valore commerciale dell’immobile).

17 Febbraio 2020 · Annapaola Ferri

Ma non ci sono possibilità che vadano in tribunale: mia figlia riceverà altre 2 case. Perdoni se rifaccio la domanda; proprietà della casa a mia figlia, usufrutto alla compagna (sono vedovo) e usufrutto o diritto di abitazione alla nipote. E’ fattibile?

Se sua figlia eredita altri due immobili, non ci dovrebbero essere problemi per quel che riguarda l’eventuale azione giudiziale di riduzione dei legati per lesione della quota di legittima.

Per il resto, tenga conto che l’usufrutto sarà effettivo solo alla morte del titolare del diritto di abitazione, a meno che quest’ultimo non decida, prima di passare a miglior vita, di andare a vivere altrove.

Nel complesso, tuttavia se i diritti di usufrutto sono regolati al 50% fra compagna e nipote, non vedo motivi ostativi alla redazione di siffatto testamento.

17 Febbraio 2020 · Patrizio Oliva


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