Esaminiamo la questione del creditore che voglia soddisfare un credito personale, cioè estraneo ai bisogni della famiglia, su beni appartenenti al coniuge debitore, ma ricadenti nella comunione legale con l'altro coniuge non debitore. La comunione legale tra i coniugi costituisce, nella interpretazione giurisprudenziale assolutamente prevalente una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia. La comunione legale tra i coniugi è indisponibile da parte dei singoli coniugi, i quali, tra l'altro, non possono scegliere quali beni farvi rientrare e quali no, ma solo mutare integralmente il regime patrimoniale, con atti opponibili ai terzi soltanto con l'annotazione formale a margine dell'atto di matrimonio. Nella comunione ...
Adesione del coniuge non acquirente all'acquisto di un bene escluso dal regime di comunione legale
Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione. Infatti, non risulta preclusa al coniuge non acquirente, intervenuto nel contratto di acquisto per aderirvi, o al creditore della comunione una successiva azione di accertamento negativo finalizzata a verificare che il bene acquistato non fosse effettivamente utilizzato dal coniuge acquirente in modo esclusivo; che il bene acquistato non fosse funzionale all'esercizio della professione del coniuge acquirente; che il bene escluso dalla comunione non fosse stato acquistato dal coniuge acquirente con la vendita di beni personali. Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 7027/2019. ...