Circa 3 anni fa chiedo protocollando in banca di pagare il mio debito di circa 5 mila euro con rate da 100 euro mensili senza alcuna risposta. Nonostante questo verso ogni mese questa cifra senza ricevere alcuna azione dalla banca. Da un anno a questa parte ho interpellato sia l'ente garante al 50%, che la banca ed ho ottenuto dal primo l'approvazione scritta e dalla seconda quella verbale che avrebbero regolarizzato questa posizione anomala, cioè fare versare la quota di 100 euro senza sistemare il debito con un piano di ammortamento. Anche ultimamente ho firmato due fogli di carta della banca in bianco per regolarizzare, e l'altro giorno il funzionario mi ha detto di versare che erano a buon punto per la firma del nuovo prestito. Eppure proprio il 26 settembre scorso la banca mi ha inviato una raccomandata con oggetto "comunicazione di revoca e risoluzione dei rapporti - richiesta ...
Posso richiedere un prestito in Italia se ho mancato pagamenti in Svizzera?
Dal 1 gennaio del 2018 sono residente in italia in un paese al confine con la Svizzera, paese dove lavoro dal 2016. Ho risieduto in Svizzera fino al 1 novembre 2017 a partire dal 2012. Negli anni in cui ho vissuto in Svizzera ho avuto precetti esecutivi e attestati di carenza beni. Ora che non sono più residente in Svizzera e risiedo in Italia, posso richiedere in italia un prestito per acquistare un'auto? I miei problemi in Svizzera risulterebbero anche in italia al momento della richiesta del prestito? Calcolando che i miei problemi in Svizzera sono: non aver pagato alcune mensilità d'affitto in una casa in cui ho abitato, non aver pagato lo scoperto di una carta di credito, il mancato pagamento della cassa malati per più di un anno e il mancato pagamento di alcuni abbonamenti telefonici, ma mai mancati pagamenti riguardanti prestiti, crediti o leasing. E se si, ...
La giurisprudenza consolidata di legittimità ha da tempo chiarito che in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato è inefficace se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. Il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione ...