Diffida e messa in mora ritenuta ingiustificata





Diffida e messa in mora creditore





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Sono stato oggetto di una diffida e messa in mora da un parente che si era impegnato sulla parola a vigilare su due terreni di mia proprietà confinanti con i suoi, in quanto il sottoscritto essendo residente in altra Regione non è potuto recarsi in loco da circa due anni (motivi personali e successivo covid-19). In questo tempo non ha mai riferito di aver sostenuto delle spese che, con una regolare consegna di ricevute comprovanti, il sottoscritto avrebbe rimborsato. Nell’atto è stata citata solo la complessiva somma che afferma aver esposto e senza allegare nessuna ricevuta ne intende esibirle a comprova. Da premettere che detti terreni non erano da coltivare ma solo per taglio foraggio da terzi di erba che si rinnova stagionalmente. Ora, la mia deduzione e che con il diretto atto di diffida e messa in mora il sottoscritto ha poche scelte: aspettare una diffida ad adempiere dal Tribunale per dimostrare l’infondatezza dell’atto (con esborso di parcelle leali) o pagare la somma richiesta per poi procedere tramite legale per la consegna delle ricevute (ma in questo caso è sufficiente procurarsele cui non mancano i mezzi).
In pratica, comunque vada, dovrei sempre pagare l’importo richiesto.

L’articolo 1454 del codice civile specifica che la parte (presunta) adempiente può intimare per iscritto a quella (presunta) inadempiente di rispettare gli impegni assunti in un congruo termine (nella prassi quindici giorni), con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto. Decorso il termine di 15 giorni senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

Dunque, il parente rinuncia ad assolvere agli impegni concordati anche verbalmente (vigilare su due terreni di proprietà del diffidato. confinanti con i suoi) se non gli viene riconosciuta la somma pretesa.

Che poi il tribunale, eventualmente adito dal diffidante in seguito al rifiuto del diffidato di corrispondere quanto richiesto, emetterà una sentenza favorevole , condannando il proprietario dei terreni a versare la somma richiesta, è tutto da dimostrare. Il diffidante dovrà provare che per l’attività di vigilanza prestata era stata concordato un corrispettivo e che le eventuali spese sostenute, giustificate da dettagliata fattura, non erano condizionate ad una preventiva approvazione del committente (il proprietario dei due terreni diffidato).

STOPPISH

22 Marzo 2021 · Annapaola Ferri

Chiedo se possibile integrare i seguenti chiarimenti: nell’atto di diffida non sono stati inseriti gg. 15 di tempo ne una data a scadenza; pertanto, potrei decidere quando pagare qualora volessi? Inoltre, ammesso che faccia il versamento in forma tracciabile (bonifico/assegno circolare non trasferibile) dopo potrei chiedere formalmente, anche se già fatto con la risposta personale alla diffida, la consegna delle ricevute tramite entro gg. 15 e tramite legale?

L’articolo 1454 del Codice Civile che si occupa di diffida ad adempiere specifica che il termine antro il quale adempiere, se specificato, deve essere congruo ma non inferiore a 15 giorni.

L’atto notificato dalla parte incaricata di vigilare sui terreni sottintende implicitamente che il contratto verbale stipulato non prevedesse, per l’adempimento, l’esibizione delle fatture relative alle spese sostenute per la “vigilanza” dei terreni: in pratica l’adempimento avrebbe dovuto essere assolto a prima richiesta, sicché adempiere, vuole anche dire assecondare tale interpretazione e non condiziona la successiva ostensione delle fatture giustificative.

La cosa migliore da fare è rispondere alla diffida ad adempiere (sempre con raccomandata AR, possibilmente in piego) dichiarandosi disposto ad adempiere dietro l’esibizione delle fatture giustificative delle spese sostenute per la vigilanza, precisando che il contratto verbale concordato e stipulato fra le parti non prevedeva un corrispettivo, ma solo il rimborso delle eventuali spese sostenute per l’attività svolta, dietro presentazione delle fatture giustificative.

STOPPISH

23 Marzo 2021 · Annapaola Ferri

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