Come difendersi dal pignoramento del conto corrente con la cointestazione a firma disgiunta?


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Per difendermi dal pignoramento del conto corrente, cosa ne pensate se intestassi il c/c anche a mio figlio e a mia moglie così da avere solo 1/3 della somma depositata? In caso di pignoramento, verrebbe pignorato tutto o solo il mio terzo?

Se i miei familiari prelevassero somme da questo conto, avrebbero dei problemi visto che c’è anche il mio nome (povero debitore con centinaia di migliaia di euro)?

Secondo il collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (decisione 740/2013) una volta rifluite le rimesse su un conto corrente cointestato, si produce la piena confusione del patrimonio dei cointestatari senza possibilità di distinguere, da parte della banca, il patrimonio personale di ciascuno dei cointestatari, neppure per quote ideali.

In presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, la banca può soltanto dare esecuzione senza nulla poter opporre o far valere. Quanto alla tutela dei diritti e degli interessi del cointestatario non debitore che assume di aver subito una lesione delle sue prerogative, egli potrà far valere le proprie ragioni proponendo opposizione all’esecuzione ex articolo 619 del codice di procedura civile, ovvero agendo contro l’assegnatario per la ripetizione delle somme riscosse in eccesso.

Quindi, la cointestazione del conto corrente può costituire un efficace strumento per limitare i danni di un eventuale pignoramento, purchè si sia consapevoli che a fronte di un’azione esecutiva condotta dal creditore contro il cointestatario debitore, i cointestatari non debitori dovranno rivolgersi necessariamente ad un avvocato per esperire azione giudiziale finalizzata ad ottenere la liberazione dal pignoramento delle quote di propria competenza.

Infine, va aggiunto che la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi di conto, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto, salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.

Ad esempio, il regime di contitolarità di un conto corrente, anche a firma disgiunta, potrebbe essere superato ogni qual volta il saldo attivo del conto cointestato a due soggetti diversi risultasse discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, con la conseguenza che si deve escludere che l’altro cointestatario possa avanzare diritti sul saldo medesimo, a meno che non si tratti di una donazione indiretta.

Ma, anche in questa evenienza, la sussistenza di una donazione dovrebbe comunque emergere dalla ricorrenza di circostanze di fatto non equivoche (ABF decisione 4334/13).

Insomma, anche in campo giuridico le situazioni più lineari e semplici sono quelle più facili da essere gestite e tutelate. Complicandole, può andare anche bene: pur tuttavia bisogna essere sempre consapevoli che, con un creditore scrupoloso e determinato, supportato da un professionista serio e preparato, le ciambelle potrebbero non riuscire col buco.

10 Novembre 2016 · Ornella De Bellis


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