Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi. E' quanto previsto dal comma 56, articolo 1, della legge di stabilità 2016. ...
Per quanto riguarda le detrazioni da portare in dichiarazione dei redditi, le norme vigenti (articolo 13 bis del DPR 917/1986) stabiliscono che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli interessi passivi, e dei relativi oneri accessori in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso. Stando alle espressioni formali della norma in esame ed, in particolare, restando all'espressione acquisto dell'unità immobiliare, di sicuro, nella fattispecie, va ricompresa l'ipotesi di un acquisto di un'immobile di civile abitazione che l'acquirente adibisce ad abitazione principale. Tuttavia, una interpretazione sistematica e secondo la ratio legis della stessa normativa, induce a ritenere che quella fattispecie abbia un significato ben più ampio di quello appena indicato. Intanto, è principio desumibile dalla normativa, in tema di agevolazioni fiscali, quello secondo cui le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto ...