Dichiarazione di consistenza del conto corrente del defunto

Chiedere alla banca la dichiarazione di consistenza del conto corrente del defunto potrebbe comportare il rischio di accettazione tacita dell'eredità


DOMANDA

Mi sono recato in banca (con certificato di morte e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con l’indicazione dei chiamati all’eredità) per chiedere il saldo del defunto alla data di morte. È un documento che mi occorre solo per valutare la consistenza del patrimonio ereditario e decidere se mi conviene accettare o meno. La banca però mi dice che è necessario aprire un procedimento (interno alla banca) di successione del conto corrente per poter produrre la dichiarazione di consistenza. Rischio di essere considerato erede tacito anche se non sto chiedendo la liquidazione del denaro ma solo la consistenza? Per me non è un problema pagare il documento, mi preoccupa la storia del procedimento interno di successione che la banca afferma essere imprescindibile.


RISPOSTA

La banca si muove secondo le direttive dell’Agenzia delle Entrate: i chiamati all’eredità devono dimostrare di aver effettuato la dichiarazione di successione o qualora questa non fosse obbligatoria, pretendono un atto notorio sottoscritto dal chiamato che, appunto, affermi che la successione è esente dall’obbligo di dichiarazione – prima di poter accedere ad informazioni sulla consistenza del defunto. E la banca ne approfitta chiedendo fino a 150 euro per fornire la consistenza del conto bancario del defunto intestatario. L’articolo 48 del decreto legislativo 346/1990 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) stabilisce che le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei suddetti titoli, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.


Ma chiedere la consistenza bancaria del conto conto corrente del defunto, pagare eventualmente, in quota, le imposte dovute per la successione o sottoscrivere l’atto notorio in cui si dichiara che non c’è obbligo di presentazione della dichiarazione di successione, sono comunque comportamenti che possono avere come conseguenza l’accettazione tacita dell’eredità? Nel silenzio esplicito della legge, la risposta è affermativa per l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il quale (decisione 15404/2021 del collegio di coordinamento) lo strumento ideale disponibile per chiedere la consistenza del conto corrente del defunto alla banca senza correre il rischio di dover poi essere costretto ad accettare l’eredità in modo puro e semplice, è l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

4 Ottobre 2024 - Simonetta Folliero


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