Detrazioni per acquisto di autovetture da parte di soggetti disabili


Agevolazioni per disabili, detrazioni e deduzioni fiscali





Si chiede se sia possibile fruire, ai fini IRPEF, della detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del DPR n. 917 del 1986 prevista per l’acquisto di autovetture da parte di soggetti disabili, nell’ipotesi in cui tale veicolo venga acquistato ed utilizzato all’estero.

Le spese mediche per l’acquisto dei mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione ed al sollevamento dei soggetti portatori di handicap sostenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, sono soggette allo stesso regime applicabile a quelle sostenute in Italia.

La documentazione delle spese in lingua originale dovrà essere corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente (secondo quanto riportato nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 730 o Unico PF).

La detrazione spetta sempreché sussistano le condizioni soggettive e oggettive prescritte dalle norme agevolative (quali la possibilità di beneficiare della detrazione una sola volta in un periodo di quattro anni, per un solo veicolo e su un importo massimo di spesa di 18.075,99 euro).

Nell’ipotesi in cui il contribuente usufruisca della detrazione per il veicolo acquistato all’estero, nel quadriennio successivo al suddetto acquisto non potrà, pertanto, acquistare in Italia un altro veicolo usufruendo della detrazione né potrà avvalersi del beneficio per il veicolo estero qualora nel precedente quadriennio ne avesse già usufruito in Italia.

E’ opportuno rammentare, infine, che a mente del comma 36 dell’articolo 1 della legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.

Inoltre, in base al comma 37 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, nel caso in cui i veicoli acquistati dai disabili, oggetto della detrazione di cui all’articolo 15 comma 1, lettera c) del TUIR, siano alienati prima del decorso del termine di due anni dal loro acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta prevista in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse.

Sarà compito del contribuente produrre all’amministrazione finanziaria, che ne faccia richiesta in sede di controllo, tutta la documentazione idonea a comprovare il rispetto ed il mantenimento dei requisiti legislativi prescritti per poter usufruire della detrazione in esame.

3 Marzo 2012 · Piero Ciottoli


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