Detrazione fiscale del 55 per cento e utilizzo promiscuo dell'immobile


Come precisato nella circolare n.





Un contribuente svolge l’attività professionale presso l’immobile che utilizza anche per i propri fini abitativi.

Per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sul predetto immobile può beneficiare della detrazione del 55 per cento, se le relative spese, riferite all’immobile utilizzato promiscuamente, sono state dedotte dai compensi nella misura del 50 per cento?

Come precisato nella circolare n. 36/E del 31/05/2007, possono avvalersi della detrazione in esame le persone fisiche – compresi gli esercenti arti e professioni – gli enti e i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, nonché coloro che conseguono redditi d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), a condizione che tali soggetti possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo (proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria o comodato) e le relative spese siano effettivamente rimaste a loro carico.

Detta circolare ha specificato, altresì, che l’agevolazione in esame, a differenza della detrazione del 36 per cento sugli interventi di ristrutturazione edilizia, che compete per i soli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche rurale, ivi compresi gli immobili strumentali.

Pertanto, posto che il beneficio in commento spetta agli esercenti arti e professioni e gli interventi possono riguardare sia immobili abitativi che immobili strumentali all’esercizio dell’attività, si ritiene che il contribuente, nel caso prospettato, possa fruire della detrazione del 55 per cento anche in relazione alle spese sostenute per i suddetti interventi che siano state dedotte, nella misura consentita, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio dell’attività professionale.

Dette spese possono essere dedotte dai compensi percepiti secondo le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo e tale deduzione non comporta il venir meno del diritto alla detrazione in esame, purché ricorrano, ovviamente, tutte le altre condizioni richieste dalla legge per la fruizione di tale beneficio.

3 Marzo 2012 · Piero Ciottoli


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