Determinazione della quota di riserva spettante al legittimario che si ritiene leso – Include anche l’eventuale legato disposto in suo favore con il testamento?












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Per calcolare la lesione si procede calcolando il relictum meno debiti più donazioni: poi il legittimario che si ritiene leso (che in questo caso è sia erede sia legatario nel testamento) dovrà verificare quanto effettivamente ha preso, in questo calcolo dovrà inserire anche i legati lasciati per testamento?

L’articolo 556 del codice civile stabilisce che per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre (e quindi, di riflesso, la quota riservata ai legittimari, ndr) si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti.

Nell’eredità relitta, quella lasciata dal de cuius al momento del decesso al netto dei debiti, rientrano i beni oggetto di legato (articolo 649 del codice civile), quelli trasferiti attraverso simulazione (accertata giudizialmente), nonché i crediti vantati dal defunto.

All’eredità relitta si sottraggono i debiti e si aggiunge il donatum, ovvero il valore dei beni donati in vita dal de cuius.

Calcolata la quota riservata al legittimario, per verificare se c’è stata lesione della legittima, bisogna confrontare quest’ultima con il valore di quanto lasciato al legittimario con testamento (includendovi, naturalmente, anche il legato).

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9 Gennaio 2021 · Giorgio Martini

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