Default bancario e bail in – Quali tutele per i correntisti?





Le banche italiane aderiscono obbligatoriamente a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.





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Vorrei conoscere quali sono le tutele a difesa dei correntisti in caso di default bancario, ovvero se un istituto di credito dove abbiamo depositato i nostri risparmi, fallisse.

Potrei saperne di più?

Le banche italiane aderiscono obbligatoriamente a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia (l’adesione è condizione necessaria per l’esercizio stesso dell’attività bancaria): in Italia esistono due sistemi di garanzia dei depositi, il Fondo interbancario Tutela Depositi (FITD) e il Fondo di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo. Q

uesti garantiscono, in caso di messa in liquidazione della banca, una copertura pari a 100.000 euro per depositante e per banca.

Aderiscono al Fondo interbancario di tutela dei depositi tutte le banche italiane (ad eccezione di quelle di credito cooperativo che aderiscono al secondo) e le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia. Salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente.

Molti mi chiedono se anche le banche con operatività on-line sono obbligate ad aderire al FITD: certamente, al pari di tutte le altre banche.

Ancora: la garanzia offerta dal FITD si estende non solo ai consumatori persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche e si applica a: depositi in conto corrente, conti di deposito (anche vincolati), certificati di deposito, libretti di risparmio e assegni circolari.

Mentre la copertura del fondo non opera per i depositi presso le Poste, perché il FITD tutela soltanto i depositi delle banche consorziate.

Azioni, obbligazioni e “pronti contro termine”, anche se emessi dalla banca, non rientrano invece nell’oggetto della tutela offerta dal Fondo interbancario.

E le carte prepagate emesse dalla banca? Generalmente no, poiché non si qualificano come depositi.

Qualora, però, a una carta prepagata sia associato un codice IBAN, essa viene equiparata a un deposito ordinario ed è quindi tutelata dal FITD.

I valori custoditi nelle cassette di sicurezza non rientrano nella tutela offerta dal FITD; ma, in caso di liquidazione della banca, i beni in esse contenuti sono restituiti al titolare.

Anche i depositi in oro restano esclusi dal fondo poiché l’oro non è un deposito in denaro ma un deposito fisico; in caso di liquidazione coatta della banca, la proprietà dell’oro rimane in capo al depositante.

Ai fini dell’applicazione del livello di copertura di 100.000 euro si procede a cumulare i depositi di tutti i conti intestati alla stessa persona, presso la medesima banca!

Il rimborso dei depositanti avviene solo in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca. Avviene entro sette giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa.

Il depositante non deve effettuare alcuna richiesta di rimborso in quanto il FITD procede direttamente al rimborso che avverrà tramite la banca consorziata, che agisce in qualità di Banca tesoriera del FITD. Sarà cura del Fondo fornire ogni informazione e chiarimento al riguardo con apposite comunicazioni sul proprio sito web.

E in caso di bail-in cosa rischiano i depositanti?

Piccolo ripassino: il bail-in è uno strumento che consente alle autorità di risoluzione di disporre, nell’ambito di una procedura di risoluzione di una banca, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni.

Questo per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un’adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato.

Ma i depositi fino a 100.000 euro, protetti dal FITD, sono espressamente esclusi dall’applicazione del bail-in.

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11 Maggio 2023 · Andrea Ricciardi

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