L’articolo 13 del decreto legge 23/2020 (cosiddetto decreto liquidità) prevede l’integrale garanzia dello Stato per un eventuale finanziamento, chiesto dal titolare dell’impresa, di importo pari al 25% del fatturato conseguito nel 2019 (il prestito, comunque, non può superare i 25 mila euro). Pertanto, l’operazione di finanziamento non prevede alcuna valutazione del merito creditizio (credit score) da parte dell’istituto erogante.
Il 25% di zero è sempre zero, ragion per cui il profilo reddituale della ditta individuale a lei intestata, non le consente di accedere al beneficio.
Stia, tuttavia, sereno: le banche sono prodighe nel concedere il prestito solo quando il richiedente ha già un’esposizione debitoria a rischio e quindi il finanziamento viene utilizzato, in parte, anche a copertura del debito pregresso.
Inoltre, qualche banca ha rallentato l’erogazione dei prestiti perché sta pretendendo dal governo uno scudo penale dal momento che corrono il rischio di essere accusate di reati, in concorso, come la bancarotta preferenziale o la bancarotta semplice delle imprese a cui concedono i prestiti garantiti dallo Stato.
Infatti, l’aiuto a imprese di cui già si conosce la difficoltà economica può essere interpretato come il tentativo di posticipare il dissesto economico.
14 Maggio 2020 · Simonetta Folliero