Decreto ingiuntivo e riscossione coattiva in caso di inadempimento al precetto

Decreto ingiuntivo, precetto












Ho un corso un decreto ingiuntivo da maggio 2015: a giugno 2020 ricevo un atto giudiziario con lo stesso precetto in rinnovazione. Il debito ammonta a circa 5 mila e 500 euro. A chi posso rivolgermi per poter pagare ratealmente il mio debito? E a cosa vado incontro se non posso pagarlo?

L’unico che può accettare una dilazione del credito azionato è il creditore: se non riesce a pagare la somma ingiunta con il precetto, potrà subire le classiche azioni esecutive destinate al debitore inadempiente, tipicamente il pignoramento della pensione o dello stipendio, e/o del conto corrente.

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25 Giugno 2020 · Loredana Pavolini

La posizione del sottoscritto è la seguente: non ho abitazione di proprietà ma sono in affitto; ho pensione inps lorda di euro 2000 circa su cui già grava una ritenuta forzata di 1/5 da una precedente finanziaria, sempre con decreto ingiuntivo-atto di precetto che scade il 10/2021.

Sono proprietario di un terreno che potrebbe coprire il debito ma è soggetto a problematiche di un contenzioso da anni e sullo stesso esiste una iscrizione giudiziale; nonché di un altro piccolo terreno cointestato a pari quota con mia sorella.

Chiedo in che modo (nel senso pratico e non morale) può attivarsi la finanziaria creditrice per il recupero del credito?

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26 Giugno 2020 · Roberto Petrella

Il nuovo creditore procedente, potrà avviare pignoramento delle pensione verso l’INPS: riuscirà, così, a prelevare il 20% del rateo pensionistico, considerato al netto delle ritenute fiscali (nonché al lordo della rata forzosa di rimborso cui è attualmente soggetta la pensione), per la parte che eccede il minimo vitale (ad oggi pari a 689,74 euro). Naturalmente, la ritenuta sarà effettuata a partire dal 2021, appena sarà stato completamente rimborsato l’attuale creditore pignorante.

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26 Giugno 2020 · Simone di Saintjust