Decreto ingiuntivo – Pignoramento pensione e presso residenza debitore


Pignoramento pensione, pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni





Ho ricevuto un decreto ingiuntivo telematico: dovrei pagare 25 mila euro e ovviamente non ne ho la possibilità. Sono un pensionato (ex inpdap) e ho già una cessione in corso.

La mia pensione completa è circa 1000 euro e dopo la cessione mi restano circa 730 euro puliti.

Volevo sapere se possono farmi un’altra cessione per estinguere il debito e se si quanto mi lasciano per vivere.

Inoltre la domanda più importante: io non ho niente a mio nome e abito con una mia amica dove sono residente ma non convivente. Alla mia amica non viene toccato niente vero? Ringrazio anticipatamente per una risposta.

Non può accedere ad una ulteriore cessione del quinto: non adempiendo all’ingiunzione di pagamento portata dal precetto che seguirà la notifica del decreto ingiuntivo, lei si esporrà al pignoramento della pensione, nella misura del 20% che eccede l’importo del minimo vitale.

L’importo del minimo vitale è stabilito (articolo 525 codice di procedura civile) essere pari a quello dell’assegno sociale INPS aumentato della metà. Se supponiamo un assegno sociale di 460 euro, il minimo vitale si aggira intorno ai 690 euro.

Dunque, lei rischia il pignoramento del 20% di 310 (1000 – 690) euro, ovvero una rata mensile che sarà versata direttamente dall’INPS al creditore, nel caso in cui questi procedesse giudizialmente, di 62 euro.

Il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore e’ azione esecutiva assai poco efficace: il creditore vi ricorre quando, nella residenza o nel domicilio del debitore, e’ ragionevolmente presumibile rinvenire beni di valore (quadri d’autore, gioielli, collezioni, mobili di antiquariato).

Tanto premesso, opera, per quanto attiene il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore, il principio della presunzione legale di proprietà: tutto quello che si trova nella casa in cui vive il debitore e’ di proprietà del debitore stesso.

Le conseguenze derivanti dal principio appena enunciato possono essere limitate con la stipula di un contratto di comodato d’uso, registrato presso l’Agenzia delle entrate, sia dell’appartamento (o dei locali dell’appartamento occupati dal debitore) che dei beni (mobili, arredi, elettrodomestici, impianti di servizio e quant’altro) in tali spazi collocati.

Tuttavia, cosi’ come stabilito dalla Corte di cassazione (sentenza 23625/12), l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare é meramente esecutiva, e deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento eventualmente esibiti dal debitore, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione del terzo all’esecuzione.

Ciò significa che l’ufficiale giudiziario potrebbe, anche a fronte dell’esibizione del contratto di comodato registrato da parte del debitore esecutato, procedere comunque al pignoramento (magari lasciando in custodia i beni pignorati al debitore stesso).

Al verificarsi di una simile circostanza, il comodante (nella fattispecie la sua amica) sarebbe costretta a rivolgersi ad un un avvocato per presentare, al giudice delle esecuzioni, istanza di liberazione dei beni pignorati dall’ufficiale giudiziario.

Non sempre accade: il più delle volte l’ufficiale giudiziario esaminato il contratto di comodato e ispezionati i locali, va via e redige verbale di pignoramento infruttuoso. Ma, non e’ escluso che la questione potrebbe complicarsi richiedendo l’intervento (e l’onorario) di un legale.

Questo per completare, doverosamente, il novero dei possibili accadimenti.

20 Luglio 2016 · Giorgio Martini


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