Decreto ingiuntivo non opposto e vendita immobile – Si rischia l’azione revocatoria


Azione revocatoria ordinaria di atti dispositivi del debitore (alienazione immobile donazione costituzione fondo patrimoniale), decreto ingiuntivo





A seguito residuo finanziamento con una finanziaria non pagato, circa 30 mila euro, mi è stato notificato un decreto ingiuntivo cui sono scaduti i 40 giorni da 5 giorni.

Essendo comproprietario di un piccolo terreno del valore di circa 5/6 mila euro, mi è stata proposta la vendita.

Il mio dubbio é, da come ho inteso leggendo questo forum, essendo trascorsi i 40 giorni mi dovrà essere notificata altra intimazione al pagamento (precetto) da adempiere entro 10 giorni.

Prima che questa arrivi se vendo l’immobile (sempre che sia lecito) la piccola somma in assegno da versare nel c/c sarà spendibile? Oppure deve essere lasciata a disposizione del decreto ingiuntivo?

Funziona così: lei, in teoria può vendere l’immobile e spendere il ricavato, tuttavia il creditore avrà vita facile a chiedere ed ottenere dal giudice accoglimento dell’azione finalizzata a revocare l’atto di vendita ex articolo 2901 del codice civile, secondo il quale il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione (atto di compravendita del terreno, nella fattispecie)) del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. E, trattandosi di atto posteriore al sorgere del credito, è sufficiente che il debitore conosca (come, evidentemente, nel caso in esame), il pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore.

In poche parole, il creditore potrà così pignorare ed espropriare il terreno di proprietà del terzo acquirente e lei, probabilmente sarà chiamato a risarcire il danno arrecato all’inconsapevole acquirente. Infatti, con l’accoglimento dell’azione revocatoria il terreno non rientrerà nel patrimonio del debitore, ma resterà di proprietà del terzo acquirente: tuttavia il creditore potrà aggredire il bene venduto dal debitore come se fosse ancora di proprietà del debitore stesso.

22 Ottobre 2019 · Chiara Nicolai

Con decreto ingiuntivo e in attesa di precetto, il cointestatario con me di alcuni immobili indivisi, di provenienza donazione del 1999, mi ha chiesto di poterli vendere, con regolare atto notarile. Fatto presente le pendenze del decreto ingiuntivo, ha chiesto se, comunque, dato che il valore degli immobili è già stato stimato con una perizia tecnica giurata, se vengono venduti sicuramente il valore (circa 44.000 euro) sarà superiore a quello di una espropriazione forzata. Ossia, il suo 50% del ricavato (euro 22.000) sarà libero da vincoli; mentre il ricavato del 50% del sottoscritto (sempre di euro 22.000) potrà essere depositato presso l’ufficio del giudice che ha emesso il decreto, quale pagamento iniziale; giacché la somma non raggiunge la totalità del debito di euro 29.000. E’ fattibile tutto questo?

Abbiamo già risposto alla domanda: dopo decreto ingiuntivo e precetto, e prima del pignoramento dell’immobile, il debitore è libero di vendere i beni di sua proprietà (esclusiva o cointestata) anche se può rischiare l’azione revocatoria da parte del creditore, ex articolo 2901 del codice civile. Ma, se il prezzo di vendita al terzo non si discosta molto da quello presunto commerciale (in pratica non si tratta di un prezzo concordato al ribasso per ridurre l’importo disponibile al debitore), se il ricavato è sicuramente superiore a quanto ottenibile con la vendita forzata all’asta e se il 50% della somma percepita viene offerta integralmente al creditore, quest’ultimo non ha alcun interesse a procedere con azione revocatoria, pignoramento ed espropriazione.

L’unico problema riguarderebbe il cointestatario non debitore, il quale potrebbe temere che il cointestatario debitore, una volta ricevuto il suo 50% del ricavato dalla vendita dell’immobile in comproprietà, possa decidere di imboscarlo o spenderlo invece di consegnarlo al creditore, scatenando la procedura di revoca dell’atto di trasferimento di proprietà, con conseguente inevitabile espropriazione e vendita all’asta dell’immobile, nonché la richiesta di risarcimento danni da parte del terzo acquirente contro i due comproprietari alienanti: ma il problema si risolve semplicemente depositando il ricavato della vendita su un conto corrente a firma congiunta fra i due cointestatari e coinvolgendo nell’accordo il creditore che ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo. Il tutto senza scomodare giudici ed avvocati.

23 Ottobre 2019 · Annapaola Ferri


Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Debiti e recupero crediti » Decreto ingiuntivo non opposto e vendita immobile – Si rischia l’azione revocatoria. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.