Decesso garante di un prestito – La rinuncia all’eredità del genitore comporta l’obbligatoria accettazione con beneficio di inventario del figlio minore » Oppure i genitori possono chiedere al giudice tutelare l’autorizzazione a rinunciare in nome e per conto del figlio minore

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Mia madre è deceduta da pochi giorni e gli unici eredi legittimi siamo io e mia sorella: mia madre non aveva proprietà ma era garante di un mutuo ipotecario stipulato da mia sorella e suo marito. Io vorrei rinunciare all’eredità per evitare di subentrare alla fideiussione, ma ho una figlia minorenne. La fideiussione cadrebbe quindi su di lei. Cosa mi consigliate di fare per evitare tutto ciò?

Come è noto, la rappresentazione ereditaria fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato (articolo 467 del codice civile).

Il successivo articolo 471 del codice civile aggiunge, però, che non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d’inventario.

Per un minore, dunque, l’accettazione dell’eredità deve essere necessariamente effettuata con beneficio di inventario ai sensi dell’articolo 471 del codice civile, con conseguente limitazione della responsabilità dell’erede minore nei limiti del valore dell’attivo ereditario.

In caso sia di accettazione con beneficio di inventario che di rinuncia per il minore, sarà necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 del codice civile. Qualora il genitore esercente la responsabilità sul figlio minore, chiamato all’eredità (in seguito a rinuncia del genitore) opti per l’accettazione con beneficio di inventario per il minore, ne deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede.

Ciò vuol dire che il minore, divenuto maggiorenne, non potrà più rinunciare all’eredità (semel heres, semper heres).

Ma, se il rappresentante non compie l’inventario – necessario per poter fruire della limitazione della responsabilità – si pone, per i minori una particolare ulteriore tutela: l’inapplicabilità della decadenza dal beneficio di inventario (con conseguente accettazione dell’eredità pura e semplice), così come prevista in generale per i soggetti capaci, prevedendo la norma speciale dell’articolo 489 del codice civile, che i minori non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età; qualora entro tale termine non si siano conformati alla normativa vigente, in particolare riguardo la redazione dell’inventario.

La ratio di tali obblighi e tutele risiede nell’esigenza di tutelare il patrimonio dei minori da eventuali eredità dannose in cui il valore dei debiti supera quello dei crediti.

L’accettazione col beneficio di inventario, come sappiamo, impedisce l’effetto della confusione tra i patrimoni dell’erede e quello ereditario con conseguente limitazione della responsabilità dell’erede esclusivamente nei limiti del valore dell’attivo ereditario.

Concludendo, per farla breve: la madre rinuncia, il figlio accetta con beneficio di inventario e, fra il diciottesimo ed il diciannovesimo anno di età, redige l’inventario se, nel frattempo, il mutuo ipotecario stipulato dagli zii è andato in sofferenza. E, anche in caso di inadempimento nel pagamento del dovuto da parte degli zii, qualora l’attivo ereditario risultasse nullo, il minore diventato maggiorenne non sarebbe tenuto a pagare un cent.

Naturalmente, in questa ultima ipotesi (nessun attivo ereditario) nell’esercizio della potestà genitoriale, i genitori congiuntamente possono chiedere al giudice tutelare del tribunale territorialmente competente, l’autorizzazione a rinunciare all’eredità per il minore, in suo nome e per suo conto, presentando apposita istanza.

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24 Gennaio 2020 · Lilla De Angelis

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