Decadenza fideiussione omnibus trascorso il termine previsto dall’articolo 1957 del codice civile

La giurisprudenza ha dichiarato in alcuni casi la nullità totale delle fideiussioni omnibus redatte su vecchio schema ABI o comunque la nullità parziale.












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Scrivo in merito ad una fideiussione prestata, insieme agli altri soci, a favore di una Srl di cui ero amministratore: in data 12/11/2014 la banca ha comunicato la messa in sofferenza del conto corrente della società ed ha inviato con raccomandata a/r la richiesta ad adempiere anche nei miei confronti quale fideiussore solidale.

Alla luce delle varie sentenze che hanno dichiarato in alcuni casi la nullità totale delle fideiussioni omnibus redatte su schema ABI o comunque la nullità parziale con riferimento agli articoli 2 (clausola di reviviscenza) 6 (rinuncia ai termini ex art.1957 cc) e 8 (clausola di sopravvivenza), vorrei sapere se a seguito della nullità di tali clausole i fideiussori restano comunque obbligati, nonostante la banca non abbia proposto alcuna istanza giudiziale nè nei confronti della società debitrice, nè nei confronti dei fideiussori, ma si sia limitata soltanto ad inviare le raccomandate di cui detto invitando all’adempimento.

Il dubbio sorge dal fatto che all’articolo 7 della presente fideiussione si dice che “Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese e altro”. In tal caso può quindi la semplice richiesta ad adempiere costituire elemento idoneo ad interrompere la decadenza dal beneficio del termine dei 6 mesi previsto dall’art. 1957 cc (che in caso di dichiarata nullità della clausola 6 del modulo di fideiussione omnibus credo trovi applicazione e che prevede che l’istanza del creditore debba avere carattere giudiziale) oppure tale obbligo di pagamento a “prima richiesta” indica solo una rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore?

Come lei scrive, la giurisprudenza ha dichiarato in alcuni casi la nullità totale delle fideiussioni omnibus redatte su schema ABI risalente al 2003, o comunque la nullità parziale.

E’ quindi chiaro che la problematica va sollevata innanzi al giudice dal fideiussore che ha interesse alla declaratoria di nullità del contratto specifico.

Al momento, lei e gli altri fideiussori, siete soltanto degli obbligati inadempienti.

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19 Febbraio 2020 · Marzia Ciunfrini

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