Cosa può succedere se il chiamato all’eredità non effettua formale rinuncia e lascia inutilmente decorrere il termine di prescrizione decennale per esercitare il diritto di accettare


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Qualche giorno io e mio fratello (potenziali eredi diretti) abbiamo ricevuto dal legale dell’impresa di pompe funebri che ha gestito il funerale di mio padre (su mandato dei suoi parenti con cui non avevamo alcun rapporto), morto il 10 novembre 2009 quasi dieci anni fa, una diffida di pagamento entro 7 giorni (con minaccia di riscossione coattiva) per il servizio funebre reso all’epoca, con l’adduzione (giusta) che le spese funerarie rientrano nei pesi ereditari e, in quanto tali, gravano in capo agli eredi.

Premesso che saremmo ancora in tempo per far la rinuncia formale all’eredità (sono riuscito a prenotare appuntamento in cancelleria 3 giorni prima della decadenza dei 10 anni), un amico commercialista e un avvocato mi hanno consigliato di lasciare semplicemente decorrere il tempo di prescrizione per avere un effetto identico alla rinuncia senza perdita di tempo e denaro.

Abbiamo già risposto al legale evidenziando il fatto che non abbiamo mai dato mandato all’impresa o a terzi per il funerale, che non abbiamo a tutt’oggi mai ricevuto alcun documento o fattura relativo al suddetto funerale e che non abbiamo mai esercitato il diritto di accettazione dell’eredità e neppure compiuto atti di accettazione tacita o di disposizione su beni e/o rapporti del defunto; sembra inoltre, in via informale, che ci sia un libretto postale bloccato che coprirebbe circa il 90% di quanto da loro richiesto.

In sostanza abbiamo concluso che noi intendiamo lasciar decorrere il termine decennale per l’accettazione dell’eredità senza esercitare il relativo diritto, facendo in modo che lo stesso si prescriva il prossimo 10 novembre 2019, con il conseguente venir meno di ogni qualifica di eredi e/o potenziali eredi e, mancando la qualità di erede, non potremo essere chiamati a far fronte al pagamento dei pesi ereditari reclamati.

E’ corretto non fare la rinuncia formale e decadere ugualmente dalla qualità di erede nei termini esposti? Perché da qualche parte leggo che la rinuncia, a differenza dell’accettazione, deve sempre essere espressa e questo mi fa venire dei dubbi.

Forse avrà appreso che la rinuncia, a differenza dell’accettazione, deve sempre essere espressa, leggendo il codice civile: in particolare, infatti, l’articolo l’articolo 519 riporta che la rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.

In pratica l’erede che non esprime formale rinuncia all’eredità è da considerarsi ancora un chiamato all’eredità.

Ciò sembrerebbe non spostare di una virgola il problema, dal momento che, se il legale rappresentante dell’impresa di pompe funebri, che rivendica il pagamento delle spese funerarie sostenute per le esequie del defunto, decidesse di portare avanti la questione, potrebbe chiedere al giudice di fissare un termine entro il quale il chiamato fosse costretto, per legge, a sciogliere la riserva. Infatti, l’articolo 481 del codice civile consente a chiunque vi abbia interesse di chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità: trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. E quindi è come se avesse rinunciato, anche considerando che il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni.

A cosa serve, allora, effettuare la rinuncia? Il fatto è che, nella situazione esposta, il legale rappresentante dell’impresa di pompe funebri, dopo la rituale diffida ad adempiere, potrebbe anche ricorrere per decreto ingiuntivo nei confronti del chiamato all’eredità (che potrebbe presupporre erede tacitamente accettante, non trovando riscontri alla rinuncia nel registro pubblico delle successioni, come dovrebbe essere): l’opposizione a decreto ingiuntivo verrebbe sicuramente accolta con l’esibizione dell’atto formale di rinuncia (rinuncia valida anche se effettuata dopo la notifica del decreto ingiuntivo) oppure eccependo l’intervenuta prescrizione decennale del dritto di accettare. Ma comporterebbe, inevitabilmente, spese legali aggiuntive.

Allora, tanto varrebbe troncare la cosa sul nascere, trasmettendo subito e direttamente al legale dell’impresa di pompe funebri l’atto di rinuncia all’eredità. In più, l’inserimento nel pubblico registro delle successioni della rinuncia esercitata dal chiamato, eviterebbe, ex nunc qualsiasi ulteriore pretesa al chiamato stesso (che abbia formalmente rinunciato) per il rimborso di debiti del de cuius (magari con pretese notificate al chiamato per compiuta giacenza prima del compiersi della prescrizione decennale) o, comunque, di spese poste, dall’ordinamento, a carico dell’erede (come nella fattispecie).

27 Ottobre 2019 · Carla Benvenuto





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