Prescrizione del diritto di accettare l'eredità
Il primo erede avente diritto ha rinunciato all'eredità con atto fatto da notaio: è stato fatto entro 3 mesi dalla morte del defunto onde evitare dubbi su possesso dei beni da parte di tale primo erede. Tutti gli eredi che succedono ora hanno 10 anni di tempo per accettare o meno l'eredità? Nel caso essi non siano interessati all'eredità sono tenuti a fare atto di rinuncia oppure semplicemente passato il decimo anno perdono il diritto di accettare tale eredità? Esiste, cioè, la possibilità concreta che gli eredi diventino tali se non fanno espressamente atto di rinuncia? In tal caso chi li avvisa? ...
Quando il chiamato rinuncia all'eredità o perde il diritto di accettare
Come ben sanno i creditori, la legge mette a disposizione uno strumento molto efficace a loro tutela nel caso in cui vi sia accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Lo scopo della tutela è quello di abbreviare il termine decennale per l'accettazione. L'articolo 481 del codice civile, infatti, può prevedere la fissazione di un termine perentorio per l'accettazione, più breve di quello decennale. Chiunque vi abbia interesse, può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine più breve entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità (actio interrogatoria). Legittimati a proporre l'azione sono i chiamati ulteriori, cioè coloro che potrebbero succedere se il chiamato non accettasse l'eredità, ma anche i creditori dell'eredità e quelli personali del chiamato che accetta con beneficio di inventario. Trascorso questo termine, senza che il chiamato all'eredità, che ha accettato con beneficio di inventario, abbia reso la dichiarazione, egli perde il diritto di ...
La nozione di patrimonio ereditario riveste carattere universale, concernendo tutte le posizioni giuridiche facenti capo al de cuius, e si presta quindi a ricomprendere non solo i rapporti attivi ma anche quelli passivi, non potendosi escludere anche l'esistenza di una successione che sia caratterizzata solo dalla esistenza di debiti facenti capo al de cuius. Poiché lo scopo della successione universale è appunto quello di assicurare la trasmissione della generalità dei rapporti giuridici dal de cuius all'erede, la stessa è destinata a verificarsi anche quando la trasmissione si limiti ai soli rapporti passivi, non configurandosi quindi coessenziale al fenomeno successorio il subentro anche nella titolarità di situazioni attive. Pertanto, l'assenza di beni immobili alla data di apertura della successione non esclude la possibilità giuridica di accettare l'eredità: non va confuso, infatti, l'interesse in concreto ad accettare l'eredità da parte del chiamato e la giuridica possibilità di adire l'eredità, ben potendosi, per ...