Il debito si estingue se il debitore non può rimborsarlo per cause che non dipendono da sua colpa, responsabilità o volontà?








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Nel web ho trovato un articolo molto interessante di cui riporto una stralcio: Se il debitore non può adempiere la sua prestazione, per capire se deve risarcire i danni, bisogna vedere se il creditore ha ancora interesse a ricevere quanto gli spetta. Prima di indebitarci con qualcuno sarebbe buona norma capire se, in futuro, saremo in grado di restituire quanto ottenuto, di adempiere cioè alla nostra obbligazione. E non solo per una questione di correttezza ma perché la legge, se una persona non può o non riesce a pagare un debito o a eseguire una prestazione, prevede della conseguenze, diverse a seconda che tale impossibilità sia definitiva o solo temporanea. Il Tribunale di Caltanissetta, infatti, in una sentenza, chiarisce che, se la prestazione non può più essere eseguita e ciò non dipende da colpa del debitore o comunque da una causa che dipende dalla sua sfera di controllo, l’obbligazione si estingue definitivamente, senza che il debitore possa essere considerato responsabile. Si pensi a un pittore che perde la vista per una grave e improvvisa malattia e che pertanto non può più realizzare il quadro commissionatogli; se, invece, il debitore non è in grado di adempiere solo provvisoriamente a una prestazione (si pensi al traghettatore che non può far salpare la nave in mare perché è sopraggiunta una forte tempesta), non potrà essere chiamato ai danni né pagare la mora.

Ho riportato questo stralcio, per capire se è solo una decisione estemporanea del Tribunale di Caltanissetta. Visto che io e mia moglie avevamo 2 prestiti con AGOS e FINDOMESTIC, di cui abbiamo sempre pagato le rate per due anni. Dopodiché per sopravvenuti difficoltà economiche (non per colpa propria) dovute al licenziamento di mia moglie (NASPI), il Tribunale di competenza mi ha fatto fare il pignoramento del quinto della mia pensione. Adesso sto aspettando la AGOS. Volevo cortesemente chiedervi, la legge è uguale per tutti o è soggettiva? Visto che i Tribunali su questo argomento, decidono in maniera diversa. Ringrazio anticipatamente per eventuale risposta in merito.

BEGINNISH

Partendo dalle sua ultime considerazioni, va subito tranquillamente riconosciuto che la legge non sempre è uguale per tutti: spesso l’applicazione dei codici dipende dal contesto politico sociale in cui il giudice è chiamato a decidere o, in ambito territoriale, dalle linee guida che vengono concordate, su particolari e delicate tematiche non ancora oggetto di giurisprudenza consolidata, dal presidente del Tribunale e dall’ordine forense.

Non a caso, il nostro ordinamento prevede fino a tre gradi di giudizio e se alla Corte di cassazione è affidato, esplicitamente, l’importante compito di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale, vuol dire che la non uniformità di giudizio è considerata evenienza ben possibile.

Tornando al merito della questione da lei posta dopo la lettura dell’articolo qui stralciato, va detto che già adesso è riconosciuta, all’imprenditore fallito o al consumatore sovraindebitato, la possibilità di esdebitazione, cioè di estinzione del debito.

Il giudice può riconoscere l’estinzione del debito all’imprenditore fallito (articolo 142 legge fallimentare) o al consumatore, non professionista, travolto dagli effetti del sovraindebitamento (legge 3/2012), se ravvisa l’assenza di ogni colpa, responsabilità o volontà di inadempimento da parte del debitore. Con un ulteriore fondamentale dettaglio a cui, tuttavia, non viene dato alcun risalto, almeno nella parte dell’articolo che lei ha riportato. Oltre agli elementi appena richiamati deve sussistere un altro, non meno importante, requisito: per ottenere l’esdebitazione l’imprenditore fallito, o il consumatore sovraindebitato, deve dar prova di aver liquidato l’intero patrimonio ed impegnato tutti i redditi percepiti e percipiendi (ad esclusione di quelli necessari alla sopravvivenza del debitore stesso e della propria famiglia) nell’intento di soddisfare i creditori.

Se vogliamo, questo principio è stato applicato anche a lei nelle modalità di pignoramento della pensione: il prelievo è stato limitato al solo 20% di quanto le eroga mensilmente l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, lasciandole una disponibilità ben superiore a quella del minimo vitale (importo pari all’assegno sociale aumentato della metà) che è considerato, per legge, come indispensabile per la sopravvivenza del debitore inadempiente pensionato.

Peraltro, se lei appena dopo il licenziamento avesse chiesto al giudice l’esdebitazione prevista dalla legge per la composizione della crisi da sovraindebitamento, il giudice non avrebbe accolto la sua istanza, dal momento che da lì a poco, sarebbero maturate le condizioni per fruire di una pensione di importo superiore al minimo vitale.

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STOPPISH

27 Agosto 2017 · Andrea Ricciardi

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