Debito non pagato e Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

La liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) si ottiene al momento del licenziamento o delle dimissioni, non al momento in cui si va in pensione


DOMANDA

Da settembre non sono più riuscita a pagare un prestito personale di 15 mila euro per aver perso il lavoro: ho 57 anni e credo sarà non facile trovarne presto un altro.
Mio marito è in pensione da circa dieci anni.
Volevo sapere mediamente quanto tempo ci vorrà prima che al marito venga pignorata la pensione, lui solitamente tiene sul cc dai 2 ai 3000 euro, ed io mai oltre i mille, devo toglierli?
Dato che sono giornalmente tempestata da decine e decine di telefonate di recupero, a volte parlanti a volte silenziose penso che siano sul piede di guerra.
Inoltre tra un paio d’anni riuscirò finalmente ad andarci anch’io in pensione devo aspettarmi che la società venga a sapere la mia data di pensionamento e quindi che mi decurti la Liquidazione dalla rimanenza del debito istantaneamente? Dico che è chiaro dover pagare la rimanenza ma preferirei avere una trattenuta sulla pensione piuttosto che veder evaporare tutta la Liquidazione. Abbiamo anche un figlio che attualmente non lavora e bene o male dobbiamo mantenerlo oltre a mio suocero novantenne con pensione al minimo.
I miei pensieri nascono proprio sul fatto che la società possa informarsi presso Inps o sindacati della mia data di pensionamento e così presentarsi in anticipo, oppure vengono a conoscenza a pensionamento avvenuto ?


RISPOSTA

La liquidazione (ovvero il Trattamento di Fine Rapporto – TFR) si ottiene al momento del licenziamento o delle dimissioni, non al momento in cui matura l’età per la pensione di vecchiaia. In ogni caso il creditore può pignorare solo un quinto di quanto spetta di TFR al debitore.
La pensione, così come il conto corrente del marito non debitore, può essere pignorata dal creditore della moglie debitrice solo in vigenza di un regime coniugale di comunione dei beni se il debito è stato acquisito per soddisfare esigenze della famiglia e non personali della debitrice
Il conto corrente della debitrice può essere pignorato in qualsiasi momento per l’intero saldo del creditore procedente. Tuttavia prima che si realizzi l’azione esecutiva alla debitrice dovrà essere notificato prima un atto di pignoramento e poi il precetto. Dalla notifica del precetto in ogni momento il debitore può vedersi svuotato il conto corrente fino al soddisfacimento del credito azionato.
Un creditore accorto può facilmente sapere se e quando la propria debitrice andrà in pensione e procedere contestualmente al pignoramento della pensione presso l’INPS, nella misura del 20% della parte eccedente il minimo vitale. Il creditore può presentarsi all’INPS subito o quando l’erogazione della pensione è già in corso.
Il figlio disoccupato e il suocero novantenne a carico sono irrilevanti per quanto riguarda la pignorabilità del conto corrente o della pensione della creditrice.
Per una consulenza più efficace ed incisiva si limiti, per cortesia, a porre dei quesiti evitando di trarre conclusioni affrettate o di sottacere dettagli ritenuti scontati (già a conoscenza di chi legge).


22 Marzo 2021 - Chiara Nicolai


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