Debito in prescrizione? Come provarlo?





La prescrizione di un prestito è decennale e decorre dalla data di omesso pagamento della prima rata di rimborso





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23 anni fa ebbi un fido in banca: persi il lavoro e non potei rientrare: la banca mi chiamò ogni tanto e poi il silenzio ed oggi mi arriva una lettera da parte di un recupero crediti.
A quanto ne so, i debiti bancari vanno in prescrizione dopo 10 anni. In tutti questi anni non ho mai ricevuto nessuna raccomandata. E io le raccomandate le ritiro sempre. Voglio sapere cosa contengono.
Come posso chiedere al recupero crediti se il debito e’ prescritto? Ma se lo e’ non dovrebbero saperlo gia’ loro? Grazie

La prescrizione di un prestito è decennale e decorre dalla data di omesso pagamento della prima rata di rimborso (per ciascuna delle le rate successive la prescrizione interviene secondo una finestra mobile decennale).

Attenzione: le comunicazioni interruttive del termine di prescrizione valgono, per il creditore, dalla data di invio della raccomandata AR e non dalla data di ricevimento del debitore e sono valide anche se la notifica si perfeziona per compiuta giacenza presso l’ufficio postale o l’albo pretorio comunale (quindi a possibile insaputa del debitore).

Spesso, sottoscrivendo il contratto di prestito il debitore si obbliga a comunicare al creditore qualsiasi cambio di domicilio o residenza a cui inviare la eventuale comunicazione interruttiva del termine di prescrizione. Pertanto se il debitore modifica il proprio domicilio o la propria residenza indicata in sede contrattuale, la comunicazione interruttiva del termine di prescrizione è valida anche se il debitore risulta irreperibile al vecchio indirizzo.

Insomma, per essere sicuro dell’intervenuta prescrizione, il debitore deve chiedere all’attuale creditore (originario o cessionario) copia delle comunicazioni AR interruttive del termine di prescrizione trasmesse negli ultimi 23 anni alla controparte debitrice, dichiarandosi disponibile ad adempiere al rimborso di quanto dovuto a condizione che venga esibita la prova della non intervenuta prescrizione del diritto di procedere a riscossione coattiva. Diciamo che il creditore ha tutto l’interesse ad esibirla se ne è in possesso dal momento che questa gli garantisce il diritto a pretendere ancora il rimborso del credito residuo: così, infatti, il creditore può riuscire, stante la consapevolezza indotta nel debitore di una inutile e costosa azione giudiziale di opposizione a decreto ingiuntivo, a concludere un accordo transattivo a saldo stralcio e ad evitare pure una eventuale denuncia per estorsione da parte del debitore contattato: qualora, infatti, il credito preteso risultasse prescritto, chiederne il rimborso equivale, in tutto e per tutto, ad un’azione estortiva.

Infatti, si tratta di estorsione se, ad esempio, la pretesa è fondata su di un credito ormai prescritto, oppure quando l’iniziativa nei confronti del debitore viene assunta da un soggetto che non è in alcun modo titolare del diritto derivante dal contratto sottoscritto con il debitore (ad esempio quando il reo non è un socio della società che ha acquisito il credito).

Quelle appena sopra esposte sono le considerazioni di diritto svolte dai giudici della sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza 27816/2019.

STOPPISH

23 Agosto 2022 · Ludmilla Karadzic

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