Debito che si trascina da più di 10 anni – Ci sarà mai pace per me?






Ho preso un prestito da società privata più di 10 anni fa per circa 15 mila euro: ma dopo 9 mesi ho perso il lavoro e non ho più potuto pagare. Ovviamente la cosa si è trascinata per anni e non ho mai avuto un lavoro stabile e assicurato per poter adempiere ai miei doveri. Nel frattempo il debito è passato da società in società con tanto di lettera raccomandata e di pignoramento che per ovvi motivi, essendo nullatenente, non è stato mai effettuato. Oggi un’altra lettera che il mio debito è stato acquistato dalla Banca IFIS e mi intimano di pagare con le solite procedura e le solite conseguenze in caso di mancato saldo. Nel mentre la somma è raddoppiata e ancora oggi non potrei, neanche volendo pagare visto che nel mentre ho avuto 2 figli e sono single.

Ci sarà mai pace? Quando decade il termine per poter avanzare delle pretese verso di me?

Il diritto di esigere il rimborso di un prestito rimasto in sospeso, si prescrive in dieci anni: ma se in questa finestra temporale il creditore si mostra attivo nei confronti del debitore, anche inviando con raccomandata AR una richiesta di adempiere (che potrà risultare essere stata correttamente notificata per compiuta giacenza presso l’ufficio postale, durante una temporanea assenza del debitore), i termini di prescrizione si rinnovano e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della missiva.

Per adesso, se non ha disponibilità economica per pagare, non percepisce stipendio e/o non detiene un conto corrente con un saldo in nero, può disinteressarsi della cessione del credito a BANCA IFIS.

Se un giorno dovesse trovare un posto di lavoro e disporre di uno stipendio, in caso di notifica di un decreto ingiuntivo il consiglio è quello di opporsi, chiedendo un accertamento sulla congruenza degli interessi applicati, che spesso vengono computati senza alcun criterio e richiesti contando sul fatto che non spetta al giudice, che ingiunge il pagamento, verificarne la legittimità.

Successivamente, una volta che il debito, comprensivo di capitale ed interessi sarà stato ricondotto alla giusta misura, potrà ricorrere alla legge di composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) presentando al giudice un piano del consumatore che preveda il pagamento di una rata mensile compatibile con le proprie esigenze familiari, che non si discosti, però, dal 20% dello stipendio netto, la stessa cifra che il creditore potrebbe ottenere con un pignoramento presso il datore di lavoro, con il vantaggio, tuttavia, di non far gravare, sul debito da estinguere, anche le ulteriori spese legali anticipate (dal creditore) per portare avanti l’azione esecutiva.

5 Aprile 2019 · Chiara Nicolai





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