Debito accumulato con carta revolving – La società di recupero crediti incaricata di riscuotere presenta il conto dopo più di dieci anni

Debito accumulato con carta revolving - La società di recupero crediti incaricata di riscuotere presenta il conto dopo più di dieci anni


DOMANDA

E’ possibile che dopo più di dieci anni, la società di recupero crediti incaricata da MPS (Monte dei Paschi di Siena) invii ancora lettere per un debito di 3 mila e 800 euro circa accumulato con una carta revolving e mai saldato? La storia risale al 2010, quando mia moglie smise di pagare la rata mensile della carta poiché gli interessi erano talmente alti che solo una minima parte andava a saldare il debito ed il resto erano tutti interessi; avendo un lavoro part-time non riuscì più a pagare.
Ad oggi come posso difendermi? Ci hanno dato 20 giorni per saldare asserendo di essere disponibili anche a trovare un accordo. Cosa può succedere se non pago? Lei ora non ha lavoro ed il mio stipendio è l’unica fonte di reddito.


RISPOSTA

Se il creditore (o un suo avente causa) invia periodicamente (con intervallo inferiore al decennio) al debitore (o ad un suoi legittimario che non abbia rinunciato all’eredità) comunicazione scritta di richiesta di adempimento con raccomandata A/R, correttamente notificata anche per compiuta giacenza presso l’ufficio postale (in occasione di temporanee assenze del destinatario dal luogo di residenza), il rimborso del debito in sospeso può essere preteso legittimamente anche dopo cento anni. Anche qualora il regime patrimoniale adottato con il matrimonio sia di comunione dei beni, il creditore non può agire con azione esecutiva (tipo pignoramento dello stipendio) nei confronti del coniuge non debitore, dal momento che quelle effettuate con carta revolving sono tipicamente delle spese personali esclusivamente a carico dell’intestatario della carta.


Se, invece, il coniuge non debitore ha prestato garanzia a favore dell’altro coniuge debitore, oppure se le spese riconducibili alla carta revolving venivano addebitate al saldo di conto corrente intestato al coniuge non debitore, naturalmente con il consenso di quest’ultimo, allora il coniuge non debitore è responsabile in solido dell’obbligazione a carico del coniuge debitore. Pertanto, nello scenario testè descritto, il coniuge non debitore potrà vedersi pignorato il proprio stipendio fino al rimborso integrale del credito azionato dal creditore insoddisfatto.


2 Settembre 2020 - Ornella De Bellis


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