Debiti verso l’agenzia delle entrate ed eredità – Il giudice può fissare un termine entro il quale il chiamato all’eredità deve accettare o rinunciare o predisporre un piano di divisione della comunione ereditaria su richiesta di uno dei coeredi

Eredità - quota di legittima e quota disponibile












Mio zio è deceduto nel 2010 lasciando la sua eredità a noi 13 nipoti senza testamento: prima però che le quote siano divise si è scoperto che mia sorella aveva ingenti debiti verso l’ex Equitalia, bloccando così tutte le divisioni. Vorrei sapere le modalità con la quale noi altri ereditari potremmo dividerci finalmente le nostre quote spettanti.

Se sua sorella ha debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione, questo non è un valido motivo perchè gli altri chiamati all’eredità non debbano ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria.

A sua sorella spetta 1/13 dell’attivo lasciato dallo zio: se non vuole destinare l’eredità a coprire i debiti esattoriali sono affari suoi: può anche rinunciare all’eredità.

Peraltro, l’articolo 481 del codice civile dispone che, chiunque vi abbia interesse, può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato (sua sorella, nella specie) dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

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1 Dicembre 2019 · Patrizio Oliva

Mia sorella ha già accettato l’eredità.

Ciascuno dei coeredi può sempre domandare, con l’assistenza di un avvocato, la divisione giudiziale ex articolo 713 del codice civile: infatti, la divisione ereditaria può essere di due tipi: amichevole, se si attua mediante accordo di tutti i chiamati; giudiziale, se si svolge sotto la direzione dell’autorità giudiziaria quando non sia raggiunta l’unanimità dei consensi.

In questo ultimo caso (divisione giudiziale) le operazioni di ripartizione dell’eredità sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio.

In base all’articolo 789 del codice civile, il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l’udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti. Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto. Altrimenti, se non c’è accordo e nascono contestazioni, il giudice decreta l’assegnazione delle quote dei cespiti ereditari per sorteggio.

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4 Dicembre 2019 · Carla Benvenuto