Il signor XY, ha una società Sas ed ha accumulato 130 mila euro di debiti: poco prima del suo decesso, circa 3 anni fa, la società è passata ad una altra persona, ZX, e, dopo 3 anni, il passivo é aumentato a 180 mila euro. (La società ha mantenuto la denominazione sas ma ha cambiato ovviamente socio accomandatario).
1. Se ZX volesse chiudere l’azienda, di quanto ne risponderebbe con il suo patrimonio personale? 180 o i 50 di differenza accumulati durante la sua gestione?
2. Se il patrimonio personale di ZX, fosse solamente di circa 50 mila euro, e quello aziendale di 20 i debitori potrebbero rivalersi sui figli di XY?
3. Se tutto il patrimonio non fosse sufficiente a coprire il debito, rischierebbero il loro patrimonio i figli di ZX?
Come è noto, dei debiti di una società in accomandita semplice (SAS) ne rispondono i socio accomandatari con il proprio patrimonio personale: inoltre, il nostro ordinamento prevede che nella cessione di una sas i creditori aziendali possano fidare sulla responsabilità sia dell’alienante che dell’acquirente, entrambi obbligati in solido.
La previsione della solidarietà dell’acquirente dell’azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell’azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non dell’alienante: sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l’acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell’azienda.
In riferimento alla prima domanda, pertanto, in caso di cancellazione della società dal registro imprese, ZX risponderebbe ai creditori dell’intero ammontare del debito pari a 180 mila euro, salvo a rivalersi, in via di regresso, verso XY per 130 mila euro.
Per le altre due domande, la responsabilità patrimoniale in solido fra i due debitori XY e ZX e la possibilità di esercizio dell’azione di regresso, si riverberebbero sugli eredi rispettivi di ciascuno di essi.
Fra le tante, in tema, si consulti Corte di cassazione, sentenza 13319/2015.
16 Gennaio 2019 · Carla Benvenuto