Debiti verso privati e pignoramento stipendio – Qual è quota reale aggredibile?


Pignoramento stipendio





A seguito di debiti per rate di finanziarie non pagate, prestito bancario non onorato, e pendenze con ex fornitori sono in procinto che mi venga notificato il pignoramento dello stipendio.

Percepisco un emolumento di 1500 euro netti.

A quanto ho avuto modo di capire, quindi, mi può essere pignorato lo stipendio al massimo per 300 euro.

Anche se sembra poco, in casa lavoro solo io e ho due figli minori a carico.

Pertanto anche con una somma del genere sono a rischio di invivibilità.

Ora vorrei sapere, se il giudice, tenendo conto della mia situazione, potrebbe disporre un pignoramento inferiore ai 300 euro massimi pignorabili.

In parole povere, la domanda è questa: chi decide se pignorare tutti i 300 euro oppure, ad esempio, solo la metà, e su quali criteri?

Praticamente, nel mio caso, qual è la quota reale aggredibile?

Per quanto attiene i debiti ordinari, ovvero, lo ricordiamo, quelli assunti con banche, privati e finanziarie, la quota teorica massima pignorabile dello stipendio è pari ad un quinto (20%) del reddito percepito mensilmente dal lavoratore.

Dunque, nel suo caso, a fronte di un reddito mensile di 1500 euro, si vedrà attribuita una quota teorica massima pignorabile per il proprio stipendio, per debiti ordinari, di 300 euro.

E’ importante sottolineare che la quota teorica massima pignorabile non coincide necessariamente con la quota che sarà effettivamente pignorata.

Va detto, però, che se, ad esempio, come nella sua fattispecie, la quota teorica massima pignorabile è di 300 euro, non è il giudice, a sua discrezione, a stabilire la quota effettivamente pignorabile nel range zero-300 euro.

Si tratterà, invece, di conseguenze imputabili esclusivamente alla rigida applicazione tecnica delle regole generali riguardanti il pignoramento di stipendi.

Infatti, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione le condizioni economico patrimoniali del debitore e l’eventuale sovraindebitamento in cui egli versa: la rata del mutuo da pagare, le rette per asilo nido, le spese da sostenere per i figli all’università, l’assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge separato o divorziato ed ai figli, il carico derivante dal pagamento di bollette per utenze domestiche, le rate da rimborsare per i prestiti in corso (anche relative ad un prestito delega) non incidono nella determinazione della quota effettivamente pignorabile di stipendi.

Il giudice nel quantificare la quota effettivamente pignorabile terrà conto esclusivamente della natura del debito (ordinario, esattoriale, alimentare) da cui dipende la quota teorica massima pignorabile nonché della capienza per eventuali pignoramenti pregressi e anche di una eventuale cessione del quinto (qualora il pignoramento incombente, i pignoramenti in corso, e la cessione del quinto superino complessivamente la metà di quanto percepito dal debitore esecutato) .

2 Novembre 2017 · Gennaro Andele


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