Debiti IRPEF – Decadenza del potere di accertamento e prescrizione del diritto di riscuotere






L’Agenzia delle Entrate mi ha notificato nel 2016 un atto di pagamento di IRPEF dell’anno 2011: si tratta di una somma ad oggi elevata che non riesco a saldare. Ho letto qualcosa su internet per quanto riguarda decadenza e prescrizione ma non essendo del “campo” non so se ho capito correttamente. L’ultima notifica è avvenuta nel 2016. Passati 5 anni di silenzio posso considerare tale cartella prescritta quindi posso non pagarla?

L’articolo 43 (termine per l’accertamento) del Decreto del Presidente della Repubblica 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) dispone che, per gli anni di imposta fino al 2015 (compreso), gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione dei redditi ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Quindi, per l’anno di imposta 2011 (dichiarazione del 2012), l’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto notificare al contribuente inadempiente un avviso di accertamento, entro il 31 dicembre 2016.

Una volta notificato l’avviso di accertamento, in assenza di opposizione, il debito erariale diviene definitivo (iscritto a ruolo) e viene affidato all’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) per il recupero coattivo di quanto dovuto.

L’articolo 25 (cartella di pagamento) del Decreto del Presidente della Repubblica 603/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) stabilisce che Il concessionario della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, ieri Equitalia) notifica la cartella di pagamento (titolo esecutivo sulla base del quale può essere avviato un pignoramento, l’iscrizione di fermo amministrativo, eccetera), al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

Quindi, la decadenza indica, sostanzialmente, il periodo di tempo entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve notificare l’accertamento delle somme dovute in seguito a verifiche e controlli e la cartella di pagamento (quella che lei indica come atto di pagamento).

Diverso è il discorso riguardante la prescrizione del diritto di riscuotere l’importo accertato e successivamente preteso con la notifica della cartella di pagamento., che è decennale (e decorre dalla data di notifica della cartella di pagamento).

In altre parole, affinchè lei possa considerare prescritto il diritto della Pubblica Amministrazione a riscuotere il credito accertato e successivamente reso esecutivo con la notifica della cartella di pagamento, dovrà attendere il 2026, sempre ammesso che, nel frattempo, il concessionario della riscossione non si faccia vivo con una formale comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione.

E, in ogni caso, la prescrizione del debito IRPEF deve essere eccepita innanzi al giudice tributario e da questi accertata: non si può, cioè, ritenere, unilateralmente, un debito prescritto e non pagarlo.

9 Ottobre 2020 · Giorgio Valli


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