La mancata iscrizione del debitore all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) non elimina il rischio di un rintraccio da parte del creditore: certo, l’iscrizione all’AIRE facilita le cose, rappresentando l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, in pratica, l’unico anello di congiunzione fra ultimo comune italiano di residenza e il nuovo domicilio del debitore italiano all’estero. Il creditore contatta l’anagrafe della residenza dichiarata dal debitore nel contratto di prestito o di fornitura. Risale via via ai comuni dove il debitore si è eventualmente trasferito nel frattempo. Giunto all’ultimo comune di residenza italiano, prima del trasferimento oltre confine, ottiene il domicilio all’estero del debitore.
Tuttavia, l’iscrizione all’AIRE è obbligatoria e consente all’Autorità Consolare di assicurare ai connazionali i servizi richiesti, nonché al cittadino di esercitare pienamente i propri diritti, non ultimo quello relativo al voto per corrispondenza.
Una volta conosciuto il paese dove il debitore inadempiente si è stabilito, il creditore può avviare le procedure di riscossione coattiva avvalendosi del supporto di uno studio legale in loco. Se poi quel paese appartiene all’Unione Europea le procedure sono oltremodo semplificate: ma tutto dipende, come sempre, dall’entità del debito lasciato in Italia.
2 Ottobre 2019 · Annapaola Ferri