Debiti con finanziarie e creditori agguerriti – Percepisco disoccupazione Naspi: può essere pignorata?


Indennità di disoccupazione, pignoramento indennità di disoccupazione





Ho accumulato, per una situazione debitoria straziante, a causa di un investimento andato male, debiti con finanziarie per svariate migliaia di euro.

In questo momento, sono praticamente nullatenente: vivo a casa di mia madre, non posseggo immobili, auto ne oggetti di valore ed attualmente risulto inoccupato.

L’unica cosa è che sto percependo da poco l’indennità di disoccupazione Naspi per 750 euro mensili.

Volevo sapere se anche quella poteva essere pignorata ed in quale importo.

Per rispondere alla sua domanda, va chiarito innanzitutto che, secondo la normativa italiana vigente, l’indennità di disoccupazione ha natura previdenziale: l’articolo 38 comma 2 della Costituzione dispone, infatti, che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Dunque, va detto, conseguentemente, che l’articolo 545 del codice di procedura civile prevede, per le prestazioni di natura previdenziale, che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.

La parte eccedente tale ammontare è pignorabile, per crediti di natura ordinaria (banche, privati, finanziarie) nella misura del 20%.

Attualmente, l’importo dell’assegno sociale è pari a 448 euro: pertanto la sola parte dell’indennità di disoccupazione che eccede i 672 euro (importo dell’assegno sociale aumentato della metà) può essere pignorata nella misura di un quinto per crediti ordinari.

Pertanto, per un assegno, come nel suo caso, di indennità alla disoccupazione dell’ammontare di 750 euro, la sola parte pignorabile è di 78 euro.

Di questa somma è pignorabile un quinto, ovvero 15,6 euro.

C’è da fare, però, un appunto.

Quanto detto vale per il pignoramento direttamente in capo all’inps: regole diverse valgono se la disoccupazione viene versata in banca.

Per le somme già accreditate all’atto dell’arrivo del pignoramento, queste sono pignorabili solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale (448,07 x 3 = 1.344,21 euro).

Ad esempio, nel suo caso, su un conto di 1500 euro costituito dall’accredito di due mesi di Naspi si può pignorare la differenza tra 1.500 e 1344,21 euro.

Quindi è possibile pignorare solo 155,79 euro.

Invece, per le somme accreditate a titolo di Naspi dopo la notifica dell’atto di pignoramento è possibile il blocco entro massimo un quinto.

Nel caso dunque, di accredito di due mesi di Naspi (1500 euro), la somma pignorabile è di 300 euro.

6 Dicembre 2017 · Chiara Nicolai


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