Debiti ereditati con beneficio di inventario – Liquidazione dei beni del defunto e pagamento dei creditori


Accettazione eredità con beneficio inventario





Scrivo per cercare aiuto: tre anni fa è venuto a mancare mio papà, pendendo su di lui una situazione debitoria abbastanza importante, fatta da debiti derivanti da tasse e soprattutto due ipoteche su quella che è diventata prima casa. Per non perdere proprio quest’ultima (tra l’altro immobile ancora indiviso fra un fratello e il vedovo della sorella deceduta anch’essa) ci è stato consigliato di accettare con beneficio d’inventario. Così abbiamo proceduto mia madre e noi due figli. Richiesti i vari sgravi non trasmissibili agli eredi, ora siamo ad un punto morto. Cosa dobbiamo fare? L’importo è davvero troppo da far fronte con le nostre possibilità. Volendolo anche rateizzare usufruendo della pace fiscale, sarebbero delle rate impossibili per noi. Quale è la strada migliore da prendere? Per precisazione, mia madre è invalida civile, io ho un lavoro part-time e vivo ancora con lei, mio fratello vive e lavora in Inghilterra.

Si presume che i beni ed i debiti conosciuti del defunto siano stati inventariati: bisogna allora procedere, con l’assistenza di un notaio di fiducia, alla liquidazione dell’eredità (vendita dei beni del defunto autorizzata dal tribunale) e a formare lo stato di graduazione. In pratica, i creditori conosciuti (gli stessi che vengono indicati dagli eredi beneficiari nella dichiarazione di eredità con beneficio di inventario) sono collocati, per la ripartizione del ricavato, secondo i rispettivi diritti di prelazione (privilegio, pegno, ipoteca); per quelli non aventi diritto di prelazione l’attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.

Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato di graduazione nella Gazzetta Ufficiale. Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stato di graduazione, ed in assenza di reclami e/o nuove richieste di inclusione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

E gli eredi che hanno accettato con beneficio di inventario vengono finalmente sollevati da qualsiasi onere di gestione dell’inventario e di adempimento rispetto ai debiti del defunto.

13 Marzo 2019 · Lilla De Angelis

Aggiungo una cosa importante che ho dimenticato di specificare. L’unico credito ricevuto da mio papà è la casa in cui abitiamo che compare come prima casa. Questo cosa comporterà?

Purtroppo, la circostanza che nella massa ereditaria sia ricompresa anche la casa lasciata da suo padre, comporta la possibilità che venga liquidata per soddisfare i creditori del defunto.

Non c’è alternativa, se non quella di sperare che maturino i termini di prescrizione per qualche credito convivendo, nel frattempo, con il fastidio, non irrilevante, di dover gestire l’inventario: che la casa sia la prima ed unica del debitore, paradossalmente, stante l’impossibilità di espropriarla da parte di Agenzia delle Entrate riscossione, propende per la scelta di non procedere alla liquidazione del patrimonio del debitore.

14 Marzo 2019 · Annapaola Ferri


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