Debiti Equitalia e rinuncia eredità


Mi trovo in una situazione debitoria con Equitalia per circa 160 mila euro,e con una banca per altri 50 mila circa.





Mi trovo in una situazione debitoria con Equitalia per circa 160 mila euro,e con una banca per altri 50 mila circa. Situazione che è precedente al mio matrimonio. Ho promosso causa alla banca in quanto vi sono i presupposti per denunciare un’usura bancaria nei miei confronti. La sentenza dovrebbe essere emanata il prossimo anno.

Vivo in una casa intestata al 100% a mia moglie, in regime di separazione di beni. Risulto residente altrove.

La mia domanda è questa: se dovessi venir meno, la rinuncia all’eredità, per evitare l’indebitamento dei miei familiari, dovrebbero farla solo i miei figli oppure anche mia moglie?

Essendo ‘congelato’ al momento, il debito con la banca, è fattibile un mio cambio di residenza presso l’abitazione in cui vivo con la mia famiglia?

Il coniuge chiamato all’eredità, se accetta la quota che gli compete, ha poi l’onere di concorrere, con gli altri eredi che non abbiano rinunciato, al pagamento dei debiti del defunto, indipendentemente dal regime economico patrimoniale di comunione o separazione dei beni adottato in famiglia.

Oltre alla rinuncia pura e semplice, è possibile optare per la rinuncia con beneficio di inventario. In altre parole, il chiamato all’eredità, nell’attesa di valutare quale sia l’effettiva esposizione debitoria del defunto e, quindi, di poter effettuare con maggiore consapevolezza la scelta fra accettazione o rinuncia, si obbliga a rimborsare i debiti del defunto non oltre la misura del valore dei bani ricevuti.

L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, peraltro, è l’unica forma di accettazione dell’eredità prevista per i minori. Il chiamato all’eredità, entro dieci anni dall’apertura della successione, laddove abbia optato per l’accettazione con beneficio di inventario, deve effettuare la scelta definitiva fra accettazione o rinuncia. Si tratta, tuttavia, di un termine solo teorico, dal momento che i creditori, rivolgendosi al giudice, possono costringere il chiamato all’eredità a rinunciare o ad accettare ben prima che decorra il termine decennale.

Per quanto attiene l’eventuale pignoramento presso la residenza, o il domicilio, del debitore, va premeso che si tratta di un’azione esecutiva ben poco efficace. Il creditore vi ricorre solo quando c’è una ragionevole certezza di rinvenire presso l’abitazione in cui vive il debitore beni di pregio: mobili d’antiquariato, inpianti tecnologici di ultima generazione, quadri d’autore, arredi, collezioni, gioielli, argenteria, eccetera. In altre parole, il creditore si affida al pignoramento dei beni situati presso la residenza del debitore solo quando è convinto di poter collocare i beni pignorai all’asta e ricavarne il parziale o totale rimborso del credito vantato.

Inutile anticipare spese legali e di custodia per qualche mobile vecchio che nessuno comprerà.

Lei meglio di chiunque altro potrà valutare la convenienza e l’utilità di Equitalia nel procedere con questa tipologia di azione esecutiva al fine di recuperare parte dei 160 mila euro che vanta.

15 Dicembre 2014 · Annapaola Ferri


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