Debiti ed eredità – rinuncio o non rinuncio?






Purtroppo ho avuto un crollo finanziario in seguito al fallimento della mia sas e vorrei chiedere se i creditori possono aggredire la casa che mio padre ha donato con atto notarile a mio figlio lasciandomi l’abitabilità.

Nella casa in questione io e mio figio abbiamo la residenza ed è anche l’unico immobile posseduto.

Ho letto che in forza dell’articolo 2900 i creditori possono chiedere la revocatoria ma mi sembra di capire che si presuppone l’inerzia dell’erede a reclamare la legittima.

In questo caso essendo io nellìatto di donazione presente come titolare dell’abilità e avendo perciò firmato ed accettato l’atto di donazione posso ritenermi al riparo da azioni di revocatoria?

Al momento della chiamata ereditaria mi conviene accettare l’eredità di mio padre o è preferibile rinunciare?

L’azione revocatoria, ex articolo 2901 del codice civile, consente al creditore di chiedere al giudice l’inefficacia di un atto dispositivo del debitore finalizzato a precludergli la riscossione di quanto a lui dovuto. L’atto di donazione, di cui lei riferisce, è stato invece disposto da suo padre che debitore non è. La prescrizione dell’azione revocatoria è quinquennale dalla data dell’atto trascritto nei pubblici registri.

Il giorno che lei fosse chiamato all’eredità lasciata da suo padre, il creditore potrebbe chiedere al giudice, ex articolo 2900 del codice civile, di sostituirsi al legittimario debitore per ottenere la riduzione delle donazioni fatte in vita dal genitore, riconducendo nella massa ereditaria anche l’immobile in precedenza trasferito a suo figlio. Ma non può farlo, perché lei, il legittimario agente dovrebbe contestualmente rinunciare al diritto di abitazione donatole da suo padre e il creditore non può costringerla, ex lege, a tale rinuncia (sia chiaro, l’azione di riduzione delle donazioni effettuate in vita dal defunto potrebbe, invece, essere esperita senza problemi da un altro coerede).

Ancora, nel momento in cui lei rinunciasse all’eredità lasciata da suo padre, il creditore potrebbe impugnare la rinuncia ex articolo 524 del codice civile per essere autorizzato ad accettare l’eredità al posto del chiamato debitore che rinuncia. Dunque lei non può rinunciare all’eredità.

Il notaio che ha già ottimamente congegnato il precedente atto di donazione, come spiegato in questa discussione, consiglierà probabilmente suo padre a redigere un testamento che escluda quasi completamente il figlio debitore dall’eredità, destinandogli tuttavia qualcosina (solo per fare un esempio, mille euro). Ora, sempre sulla base di quanto disposto dall’articolo 2900 del codice civile, il creditore potrebbe impugnare il testamento e surrogarsi al debitore chiamato all’eredità, leso nella quota di legittima, per reclamare una ripartizione della massa ereditaria che sia aderente alla normativa vigente per le successioni. Ma, ancora una volta, con normativa e giurisprudenza invariate rispetto a quelle attuali, il creditore si troverà nell’impossibilità di agire giudizialmente, in quanto la surroga del creditore al proprio debitore, finalizzata a chiedere il ripristino della quota di legittima, sarebbe subordinata ad una preventiva rinuncia del debitore al legato (i mille euro). Cosa che il debitore, ovviamente, non farà (e non può esservi costretto).

Certo, quei mille euro verrebbero poi sicuramente pignorati dal debitore: ma ciò costituirebbe, mi sembra, un male minore. Del resto, se suo padre è proprietario di altro immobile potrebbe, al limite, anche lasciargli un ulteriore diritto di abitazione (che, come sappiamo, non si può pignorare).

2 Novembre 2017 · Annapaola Ferri


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