DOMANDA
A seguito di un’attività andata male diversi anni fa, ho accumulato diversi debiti.
Tuttavia, ho preferito pagare tutti i miei dipendenti fino all’ultimo euro, sobbarcandomi le conseguenze di questa scelta, che ritengo ancora giusta.
Non ho avuto e non ho a carico alcuna procedura fallimentare e/o penale.
Le mie attuali pendenze sono:
Circa 50 mila euro con Invitalia che dovrò restituire tramite Agenzia Entrate (che sta per notificare l’intimazione);
Un prestito Findomestic per chiudere il debito con la banca, finora sempre onorato e del quale mi resta circa 16 mila euro.
Tra scoperti bancari e carte di credito a rimborso, avrei altri 15 mila euro.
Il totale quindi della situazione debitoria si aggira intorno agli 80 mila euro.
Attualmente sono dipendente a tempo indeterminato in un’azienda. Il mio stipendio è di circa 1600 euro netti al mese, dei quali almeno 1000 sono impegnati nella restituzione dei prestiti.
Sono coniugato in regime di separazione di beni con una figlia ancora piccola, non ho beni nè casa intestata, al contrario di mia moglie.
Poiché tra poco per me sarà impossibile affrontare anche l’ulteriore pagamento dei 50 mila euro chiedo consiglio sull’attivazione o meno della procedura di sovraindebitamento, e su eventuali potenziali difficoltà ad ottenerla, e su quanto in caso di accoglimento dovrei versare.
Inoltre, se la richiedo prima che mi arrivi l’intimazione dei 50.000 euro ad Invitalia, coprirei anche quel debito?
Grazie.
RISPOSTA
La legge sul sovraindebitamento (Legge 3/2012, ora parte del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII) consente, fra l’altro, a consumatori, professionisti, artigiani e piccoli imprenditori “non fallibili” di ridurre o estinguere i debiti. Requisiti chiave sono la meritevolezza (assenza di colpa grave nell’eccessivo stato di indebitamento), l’inabilità a pagare regolarmente le obbligazioni e uno stato di insolvenza. L’accoglimento di una istanza di riduzione del debito o, addirittura, di una integrale esdebitazione è devoluto esclusivamente alla discrezionalità del giudice assegnato. Per cui non è possibile rispondere con precisione alle domande poste.