Debiti per spese di giustizia

La Pubblica Amministrazione ha tempo per avviare la riscossione coattiva del credito vantato nei suoi confronti fino al 20 maggio 2022












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Nel 2010 sono stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione e una multa di 20 mila euro, condanna divenuta definitiva il 20 maggio 2012: ho scontato la condanna del carcere parte ai domiciliari e parte agli affidamenti in prova con esito positivo. Per quanto riguarda la pena pecunaria non ho mai ricevuto l’invito bonario a pagare ai sensi dell’articolo 212 del Testo Unico (DPR 115/2002). Vorrei sapere se la multa è prescritta e se mancando l’invito a pagare può essere richiesto il pagamento.

Per ora, non si può assolutamente parlare di prescrizione del diritto dello Stato di esigere sia le spese di giustizia (per il processo, il mantenimento nell’istituto di pena, ed i costi per la sorveglianza nel corso della detenzione domiciliare) che la multa di 20 mila euro.

La pubblica amministrazione, se non lo ha già fatto, ha tempo per avviare la riscossione coattiva del credito vantato nei suoi confronti fino al 20 maggio 2022.

Ma può darsi che la richiesta di pagamento sia stata già notificata per compiuta giacenza in seguito ad irreperibilità del destinatario dopo la detenzione e l’affidamento in prova. In questo caso la prescrizione decorrerebbe, per altri dieci anni, a partire dalla data di notifica della pretesa bonaria.

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