Debiti condominiali in caso di scioglimento della comunione ereditaria

Comunione ereditaria, debiti ed eredità












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Sei anni fa è mancato mio papà, che era proprietario di un un’appartamento e due box nello stesso condomino: gli eredi legittimi siamo io, mia sorella e mia mamma (dal quale era separata).

Mio padre ha lasciato un testamento dove lasciava la parte disponibile alla nuova compagna e alle sue due sorelle (di mio papà).

Tramite la mediazione non siamo riusciti a trovare un accordo (io, mia mamma e e mia sorella contro le altre 3) -f anno parte dell’eredità anche dei soldi di cui la compagna si è appropriata – per cui siamo ricorsi al tribunale per lo scioglimento della comunione ereditaria, dove a me, mia mamma e mia sorella sono stati assegnati l’appartamento e un box, mentre alla compagna è stato assegnato l’altro box (le altre due devono ricevere una somma in denaro dalla compagna).

La successione, ad oggi, non è ancora stata chiusa (è in mano al nostro avvocato). Su queste unità immobiliari gravano grossi debiti condominiali (siamo sui € 20 mila totali a causa di grossi lavori straordinari e a causa di altri motivi).

Io, mia mamma e mia sorella abbiamo già saldato una buona parte dei debiti relativi all’appartamento e al box che ci sono stati assegnati, mentre la compagna non ha mai versato niente relativamente al box che le è stato assegnato (su quel box grava più della metà del totale dei debiti).

In questo momento noi tre abbiamo un acquirente interessato all’acquisto dell’appartamento e del box (ovviamente dopo aver chiuso la successione).

La mia domanda è: noi tre siamo obbligate a saldare solo i debiti relativi alle due unità immobiliari a noi assegnate? O siamo obbligate a saldare anche i debiti dell’altro box??

La questione troverà soluzione quando la successione sarà chiusa e così definita la posizione di ciascuno degli eredi indicati nel testamento: infatti l’articolo 752 del codice civile stabilisce che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie.

E’ evidente, tuttavia, che, nel frattempo, chi acquisterà l’immobile (nonostante sia ancora aperto un contenzioso giudiziale fra i coeredi) pretenderà che sia ripianato il debito accumulato con il condominio almeno per quel che riguarda l’appartamento e la pertinenza collegata, per cui i legittimari saranno costretti a rimborsare il dovuto di tasca propria al condominio e poi, eventualmente, potranno rivalersi sui coeredi quando la vicenda giudiziaria arriverà a conclusione.

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17 Luglio 2020 · Giorgio Martini

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