Successione ereditaria senza testamento e lesione della quota di legittima
Con la morte di mio padre, siamo rimasti mia madre vedova e due figlie (io e mia sorella), quindi siamo tutti legittimari, e inoltre mio padre non ha fatto alcun testamento; secondo me ci saranno litigi tra di noi per dividere, in quanto mia sorella ha sempre avuto molti favori anche economici, e mia madre ha preso gran parte dei beni e adesso io voglio vederci chiaro; volevo chiedere questo: se io scopro che esiste una lesione della mia quota di legittima e dovessi fare l'azione di riduzione o qualche altra procedura per recuperare quello che mi spetta, devo accettare l'eredita con beneficio di inventario per non perdere qualche diritto di farmi valere, oppure con accettazione tacita conservo tutte le possibili difese disponibili? Non riesco a capire come devo fare, grazie per l'aiuto. ...
Alienazione della quota in comunione ereditaria - Prelazione e diritto di riscatto dei coeredi
Il coerede, che vuoi alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notifica, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali. Tale disposizione concede, quindi, a tutti i coeredi un diritto di prelazione nel caso uno di loro ceda in tutto od in parte la sua quota di eredità, a condizione che l'acquirente sia non un coerede, ma un soggetto estraneo alla comunione. In tema di successione per rappresentazione il discendente rappresentante che subentri nel luogo e nel ...
L'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima ha natura personale, sicché nell'ipotesi in cui il relativo obbligo di restituzione debba essere posto a carico di più persone, su un medesimo bene ad esse donato o attribuito per quote ideali, la riduzione deve operarsi, nei confronti dei vari beneficiari, in misura proporzionale all'entità delle rispettive attribuzioni: pertanto, ciascuno di essi è tenuto a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l'attribuzione o la quota a suo tempo conseguita e non è configurabile un obbligo solidale dei soggetti tenuti alla riduzione. Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario: mediante la cosiddetta riunione fittizia è necessario stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. ...