Datio in Solutum » Dazione in pagamento (o prestazione in luogo dell’adempimento) – L’atto può essere oggetto di azione revocatoria ordinaria?

Dazione in pagamento (o prestazione in luogo dell'adempimento) - L'atto può essere oggetto di azione revocatoria ordinaria chiesta dagli altri creditori?


DOMANDA

Per estinguere un debito vorrei trasferire la proprietà di un immobile al creditore: gradirei gentilmente sapere se altri creditori possano intraprendere azione revocatoria ordinaria. Preciso che non sono fallita e che quindi non sono tenuta alla par condicio dei creditori.


RISPOSTA

Con la Datio in Solutum (altrimenti conosciuta in italiano come dazione in pagamento o prestazione in luogo dell’adempimento) il debitore propone ed il creditore accetta di ricevere una prestazione diversa da quella originariamente prevista (nella fattispecie la proprietà di un immobile in luogo di denaro).

Con la datio in solutum, l’obbligazione si estingue mediante l’effettiva esecuzione della prestazione sostitutiva, nella fattispecie il trasferimento al creditore di un immobile di proprietà del debitore.
Alla domanda della lettrice risponde l’articolo 2901 del codice civile (condizioni per l’ammissibilità dell’azione revocatoria ordinaria) quando, al comma 3 stabilisce che non e’ soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.


3 Dicembre 2020 - Ludmilla Karadzic

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