Chiarimenti in merito a segnalazione e permanenza della posizione censita nella centrali rischi – Cosa sono le banche dati occulte dei cattivi pagatori






Prima domanda – nell’elenco delle varie posizioni leggo: 1) Richiedente, istituto di credito, dati aggiornati al 31/12/2017 poi fase del credito: Estinto, data inizio 23/09/2014, data fine 18/12/2017. Peggior stato segnalato: Ceduto.

Ho anche un’altra posizione segnalata con data inizio 27/10/2011 data fine 25/03/2017, dati aggiornati al 31/03/2017, anche questo ceduto.

Per entrambi ho preso accordi con la banca cessionaria e sto pagando a rate. La nuova banca mi disse che loro non sono autorizzati a rinnovare la segnalazione, quindi ciò significa che in questo caso il mio nominativo rimarrà segnalato come cattivo pagatore fino al 2022, cioè non oltre i 5 anni dall’ultima segnalazione fatta?

Nel caso la risposta fosse affermativa, verrebbe cancellata la mia posizione anche se non ho finito di pagare? Perchè finirò dopo oltre 10 anni; sarebbe per me positivo perchè potrei eventualmente surrogare il mutuo che ora purtroppo non viene concesso da nessuna banca viste le mie segnalazioni negative.

Le regole sono uguali sia per Crif, Experian, Cerved e Banca d’Italia, poichè la segnalazione del mio nominativo è stata fatta anche in banca d’Italia.

Seconda domanda – Se nella quietanza liberatoria non viene fatta espressa rinuncia della banca alla differenza tra il debito originario e quanto da me pagato con il saldo a stralcio, io cosa rischio? Solo che quella posizione rimanga in centrale rischi per i 5 anni al massimo o che qualcuno possa venirmi a chiedere in futuro la differenza?

Terza domanda – Ho ricevuto la DBT per il mutuo anche se avevo pagato in ritardo solo 2 rate (che sono risultate 7 poichè come pagavo andavo a chiudere la più vecchia e continuavano a sommarsi i ritardi anche se di fatto erano solo 2). Ora ho pagato le due rate arretrate e in crif risulta comunque incaglio, la Banca per fortuna pare che mi abbia “perdonato” e ha riattivato il RID assicurandomi che non procederà con nessun esproprio della casa visto che mi sono rimesso in riga.

In questo caso per quanto tempo rimarrà la segnalazione?

Per un credito ceduto, il nominativo del debitore resta segnalato in centrale rischi privata (CRIF) per tre anni, decorrenti dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata l’ultima rata. Tuttavia, se il tempo intercorrente fra la data di segnalazione (o di ultimo aggiornamento della segnalazione) e quella di scadenza del piano di ammortamento – maggiorata del triennio – intercorrono più di cinque anni, allora la cancellazione automatica della posizione censita deve intervenire alla scadenza del quinto anno dalla segnalazione.

Nella Centrale Rischi della Banca d’Italia (CR) invece, per un credito ceduto, il nominativo del debitore resta segnalato per tre anni, decorrenti dalla data di cessione del credito (e di appostazione a perdita della differenza fra debito residuo e ricavato dalla cessione).

Ora, supponiamo (non è il suo caso) che la società cessionaria del credito fosse risultata aderente al SIC CRIF (Centrale Rischi degli Intermediari Finanziari) e come tale obbligata a segnalare, anch’essa, gli aggiornamenti relativi alla posizione acquisita. E supponiamo pure (non è il suo caso) che l’accordo a saldo stralcio avesse previsto la composizione del contenzioso a fronte del pagamento di un importo in unica soluzione minore, comunque, di quanto vantato dal creditore cedente. Per capirci nel prosieguo, indichiamo come credito residuo la differenza fra il credito originario vantato dalla banca cedente e la somma corrisposta a saldo stralcio alla società cessionaria.

Nello scenario ipotizzato, la nota di variazione della posizione censita nella CRIF sarebbe stata visibile per tre anni a partire dalla data di aggiornamento ma non oltre, comunque, i cinque anni dalla data di prima segnalazione effettuata dal creditore originario cedente.

Fermo restando che la formula classica della quietanza libera, in ogni caso, il debitore da future pretese avanzate dal cessionario per quel che attiene il credito residuo, la questione cambia per il gestore della centrale rischi. Per farla breve, nel periodo di tempo in cui la posizione aggiornata resta visibile in CRIF dopo l’accordo raggiunto fra le parti, la nota di variazione avrebbe riportato residuo pari a zero (quindi debito completamente saldato) qualora l’accordo transattivo avesse contemplato la rinuncia al credito residuo ex articolo 1236 del codice civile; sarebbe emerso invece il credito residuo in assenza di tale precisazione. Insomma, facendosi rilasciare dal cessionario una liberatoria in cui è esplicitamente evidenziata la rinuncia al credito residuo può aiutare a pretendere dal gestore della centrale rischi la corretta annotazione a latere. Non si tratta di cosa di poco conto, dal momento che l’annotazione di un debito residuo azzerato potrebbe comportare, per il debitore, qualche chances di nuova concessione del credito pur in presenza di una segnalazione negativa.

Come già accennato, nella fattispecie lei non corre alcun rischio se nella quietanza liberatoria manca l’esplicito riferimento alla rinuncia al credito residuo. Fortunatamente, questo aspetto non la riguarda.

Per finire, fa piacere riscontrare che almeno lei abbia compreso che lasciare una rata del mutuo in sospeso e coprirla dopo un semestre, può comportare danni, spesso, irreparabili (DBT), non trattandosi di un solo ritardo. La segnalazione per il ritardato pagamento di più di due rate di un prestito viene automaticamente eliminata dopo 24 mesi dal momento in cui la posizione è stata regolarizzata.

1 Novembre 2018 · Lilla De Angelis

Se ho capito bene, a prescindere dal fatto che io abbia o meno pagato tutte le posizioni, per l’intero importo dovuto, o con uno stralcio (due posizioni le ho pagate per intero e due con uno stralcio da pagare in oltre dieci anni) in ogni caso il mio nominativo rimarrà segnalato per massimo 5 anni, dopodichè risultando “pulito” potrò avere di nuovo accesso al credito senza problemi?

Mi interessa davvero molto questo aspetto, non per fare nuovi debiti, ma per surrogare il mutuo a condizioni più favorevoli visto che ora pago un tasso molto più alto rispetto al tasso corrente.

Le deduzioni da lei sviluppate sono coerenti con quanto da noi scritto, ma la questione merita approfondimenti, integrazioni e precisazioni.

Innanzitutto, c’è da dire che quando si procede all’istruttoria per la concessione di un nuovo credito al potenziale cliente (quindi anche nel caso di surroga del mutuo) la circostanza che questi, avendo anni di attività lavorativa alle spalle, non risulti essere censito con segnalazioni positive referenziate in centrale rischi, desta qualche sospetto. In pratica, non avere segnalazioni negative a proprio carico non induce automaticamente alla conclusione che il cliente sia, per così dire, pulito.

In tale ipotesi, spesso, nella pratica quotidiana, gli addetti al settore, ricorrono a spulciare banche dati proprie e non ufficiali (le cosiddette banche dati occulte dei cattivi pagatori): in altre parole, il dirigente responsabile per la valutazione del credit score del potenziale cliente potrebbe, in forma ufficiosa, s’intende, assegnare a qualche impiegato fidato (naturalmente gratificandolo con generosità) il compito di monitorare periodicamente l’archivio della banca dati ufficiale privata, integrando di volta in volta il data base locale, occulto e non ufficiale, con le nuove segnalazioni o aggiornando quelle già inserite. Così si costruisce un archivio, occulto e non ufficiale, in cui i nominativi dei cattivi pagatori censiti non vengono mai cancellati e dove potrebbe essere discriminata la richiesta di credito da parte di chi ha comunque adempiuto, anche se in ritardo alla propria obbligazione, rispetto a chi non ha rimborsato quanto doveva, nemmeno a saldo stralcio.

Peraltro, così operando, l’ufficio di valutazione del merito creditizio degli aspiranti debitori raggiunge un alto livello di efficienza, limitando al minimo i casi di insoluto riconducibili a cattivi pagatori di professione, ritornati “puliti” in seguito a cancellazione automatica dopo il quinquennio massimo di permanenza nella centrale rischi privata ufficiale.

2 Novembre 2018 · Ornella De Bellis


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