Bisognerebbe chiederlo a chi pubblica queste anticipazioni per ottenere qualche click. Noi ne parleremo solo quando verremo a conoscenza, nero su bianco, dell’eventuale dispositivo di legge.
Comunque, in riferimento all’articolo pubblicato da FQ va rilevato che il pignoramento dello stipendio (anche in caso di retribuzioni elevate, superiori a 5 mila euro mensili) non potrà mai superare il 20% di quanto percepito dal debitore esattoriale al netto degli oneri fiscali e contributivi e al lordo di cessione del quinto. Anche per le pensioni dovrà essere comunque rispettata, dalle banche eventualmente cessionarie dei crediti erariali, l’impignorabilità del minimo vitale. Sia il massimo pignorabile del 20% sulla busta paga per crediti di natura esattoriale, che l’impignorabilità del minimo vitale per i pensionati, sono infatti misure fissate dal codice di procedura civile (articolo 545).
Resterebbe il rischio, invece, di espropriazione della prima e unica casa del debitore nonché del pignoramento fino ad in quinto dello stipendio che non supera i 2.500 euro (attualmente fissato ad un decimo) da parte della società cessionaria, dal momento che queste misure valgono specificatamente solo per il concessionario della riscossione.
21 Ottobre 2017 · Simone di Saintjust