Cosa succede al TFS e alla pensione? – Ho in corso una cessione del quinto, una delega di pagamento ed un pignoramento

Cessione del quinto, pignoramento pensione, prestito delega












Sono un dipendente pubblico e sto per andare in pensione: ho in corso una cessione del quinto, una delega di pagamento e un pignoramento. Cosa succede al TFS e alla pensione?

In linea di massima il prestito dietro cessione del quinto e quello con delega di pagamento al datore di lavoro dovrebbero estinguersi prima del pensionamento del debitore.

I creditori, tuttavia, prima di concedere un prestito dietro cessione del quinto o tramite delega di pagamento al datore di lavoro, si tutelano vincolando a proprio favore una quota del Trattamento di Fine Rapporto (Trattamento di Fine Servizio o TFS, per i dipendenti pubblici) maturati o maturandi dal debitore proprio per coprire eventi quali il licenziamento per giusta causa, le dimissioni volontarie o il pensionamento anticipato rispetto alla scadenza prevista in sede di sottoscrizione dei contratti di finanziamento.

Quindi, sicuramente, il suo TFS verrà decurtato nella misura prevista dai contratti di prestito da lei volontariamente sottoscritti al tempo.Ciò nonostante, potrebbe residuare un debito sia per la cessione del quinto, sia per quanto attiene il rimborso del prestito delega.

Il cessionario del quinto ha, per legge, il diritto di rivolgersi all’INPS ed ottenere una rata mensile di rimborso (prelevata alla fonte) pari al 20% del rateo netto percepito dal pensionato debitore per il tempo necessario a coprire l’intero debito residuo.

Il soggetto (banca o finanziaria) che, invece, ha concesso il prestito con pagamento della rata mensile delegato alla Pubblica Amministrazione dove il debitore prestava servizio, deve necessariamente risolvere la questione in via extragiudiziale, attraverso una libera contrattazione con il debitore (per concordare rata mensile e piano di ammortamento), oppure procedere con azione esecutiva finalizzata al pignoramento del 20% della pensione (nella parte che eccede, comunque, il minimo vitale) del debitore eventualmente inadempiente.

Il creditore pignorante avrà diritto al 20% del Trattamento di Fine Servizio e per l’eventuale debito residuo dovrà rivolgersi all’INPS per prelevare alla fonte il 20% del rateo netto che eccede il minimo vitale.

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10 Giugno 2020 · Loredana Pavolini