Debitore per forza






Ho letto con interesse il vostro articolo in evidenza “samantha agente precario di recupero crediti contro pippo debitore per forza”.

L’articolo finisce così: E vedevi Samantha, affranta e sconsolata, passare un elastico intorno alla pratica e riporla fra quelle su cui campeggiava una classificazione che un agente di recupero crediti si augura, inutilmente, di non voler mai vedere: “Crediti inesigibili”.

A questo punto mi domando, ma finisce così e basta?

Se la finanziaria o il recupero crediti, non sono in grado di fornire l’estratto contro cronologico o la/le lettere di cessione del credito durante i vari passaggi, posso per questo motivo fare istanza per cancellare la mia segnalazione alla centrale rischi oppure devo solo convivere in pace con il mio debito?

Il messaggio che l’articolo vuole veicolare è che se il debitore richiede la lettera di cessione e l’estratto cronologico relativi a spese ed interessi di mora, la società di recupero si trova in difficolta’ estrema.

Spesso ha acquistato la pratica, ma, non conosce come si sia formato il credito, comprensivo di interessi e spese, presso la società cedente. In alcuni casi non ha la copia del contratto originario e dunque, non ha contezza del credito a monte.

In queste condizioni nessuna persona di buon senso penserebbe mai di poter avviare un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del debitore. Il giudice vuole esaminare documenti probanti, non liste di nominativi con una cifra stampata a lato.

Senza decreto ingiuntivo non c’è azione esecutiva e senza azione esecutiva non c’è pignoramento. La società di recupero crediti è all’angolo, ha le armi spuntate ed ogni rituale minaccia del tipo … in mancanza ci vedremo costretti ad agire nelle competenti sedi, restando, in tal caso, a Suo carico tutte le maggiori spese … non può che suscitare un sorriso di tenerezza nel debitore consapevole ed informato.

Questo è il primo aspetto della questione.

A questo punto il debitore potrebbe non accontentarsi ed ambire anche alla cancellazione dalla CRIF, il famigerato archivio (ma non è il solo) dei cattivi pagatori. Se questo è l’obiettivo, non deve fare altro che perseguire un concordato con la società di recupero crediti.

Da una parte una cifra simbolica, un saldo stralcio con abbattimento dell’80%, diciamo, rispetto al capitale iniziale. Dall’altra la liberatoria, che mai deve far riferimento alle cifre dell’accordo transato, ma solo all’estinzione del credito vantato.

Dopo tre anni dalla data riportata in liberatoria, il debitore può chiedere alla CRIF la cancellazione del proprio nominativo.

Missione compiuta? Tutt’altro. E’ bene essere sempre consapevoli ed informati su tutti gli aspetti del problema. Quelli che ci piacciono e quelli che, invece, ci garbano un pò meno.

Il debitore deve sapere che, nella quasi totalità dei casi, il suo nominativo verrà cancellato dalla CRIF, nel rispetto del principio di diritto all’oblio sancito dal Garante per la protezione dei dati personali.

Ma, rimarrà impresso in una oscura configurazione di bit indelebili nei dischi magnetici di centinaia di personal computer.

Quelli che le finanziarie ed altri fornitori non ufficiali di informazioni spacciate per credit scoring (e che alle centrali rischi hanno libero accesso) utilizzano per inserirvi i nominativi dei debitori ivi transitati, anche per brevi periodi di tempo.

La verità è che i cattivi pagatori, anche dopo aver saldato il proprio debito, difficilmente avranno accesso ad ulteriori finanziamenti, anche per acquistare a credito un ferro da stiro.

E dunque, per concludere, nei termini appena esposti si pone il problema di valutare l’effettiva convenienza di un accordo transattivo, seppure a sconto.

17 Gennaio 2012 · Tullio Solinas


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