Coronavirus: sospensione rate mutui? – Ora anche per importi fino a 400 Mila euro





Emergenza coronavirus o virus covid19, sospensione pagamento rate mutuo e prestiti





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Un mio collega mi ha detto che ora è possibile accedere al fondo di solidarietà per la sospensione temporanea dei mutui, nell’ambito dell’emergenza Coronavirus, anche per importi fino a 400 mila euro.

Vorrei sapere se è vero, visto che in questo caso anche io potrei fruire della sospensione delle rate.

BEGINNISH

Visto il dilagare dell’emergenza Coronavirus, Il ministero dell’Economia ha ampliato la platea di chi può richiedere la sospensione delle rate sul mutuo della prima casa: la novità è l’innalzamento della soglia massima relativa all’importo dei contratti: da 250 mila a 400 mila euro.

Via libera anche per chi ha avuto accesso al Fondo di garanzia prima casa e ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

La nuova normativa e i nuovi moduli per l’accesso al fondo Gasparrini gestito da Consap – che garantisce la possibilità di ottenere la sospensione del mutuo sulle prime case – è stata resa nota dal ministero dell’Economia con una nota.

Ricordiamo che oltre all’innalzamento dei contratti di importo fino a 400 mila euro e l’apertura ai mutui in ammortamento da meno di un anno (prima esclusi) o che abbiano avuto accesso al Fondo di garanzia prima casa, i destinatari di questa misura sono:

  • Coloro che rientrano già nelle categorie previste per l’accesso al fondo Gasparini (perdita di lavoro, morte o grave handicap);
  • I lavoratori con sospensione o riduzione dell’orario di lavoro del 20% per più di 30 giorni;
  • Gli autonomi con un calo, dopo il 20 febbraio, del fatturato di almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.

Dunque, se si rientra tra queste casistiche, sussiste la possibilità di sospendere il mutuo per un massimo di 18 mesi, a seconda del periodo di sospensione del periodo lavorativo.

Secondo questi scaglioni:

  • sei mesi di moratoria del mutuo per sospensione dell’attività lavorativa o riduzione della stessa tra 30 e 150 giorni;
  • dodici mesi di moratoria per sospensione o riduzione tra 151 e 302 giorni;
  • diciotto mesi di moratoria se si superano i 303 giorni di inattività.

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8 Maggio 2020 · Stefano Iambrenghi

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