La mia compagna ha una abitazione, io convivo con lei inoltre nel nostro stato di famiglia c’è un suo figlio di 22 anni che 2 anni fa ha aperto una attività ma che adesso ha chiuso e si trova disoccupato; questo figlio ha debiti con l’INPS e finora ha pagato le rate con Equitalia ma adesso non può più cosa succede se non paga anche io e la mia compagna siamo soggetti a qualcosa (anche io ho un’attività sas con la mia compagna che purtroppo non va bene ho un mutuo per il locale dove svolgo l’attività e un contenzioso INPS e altro che mi arriverà con Equitalia l’unica fonte di denaro rappresenta la pensione di 700 euro di mia suocera che vive con noi e abbiamo un’altra bimba).
Ai conviventi di un debitore (i soggetti cioè che sono compresi nello stesso stato di famiglia del debitore) l’unica conseguenza che può derivare è il pignoramenti presso la residenza.
Vige, infatti, il principio legale di presunzione di proprietà: in pratica, il debitore viene considerato proprietario di tutto quanto è presente presso la casa che abita. In caso di visita, da parte dell’ufficiale giudiziario, nell’appartamento occupato dal debitore, l’effettivo proprietario deve successivamente affidarsi ad un avvocato e chiedere al giudice delle esecuzioni la liberazione dei beni pignorati dimostrandone la proprietà con fatture o altre prove.
Va anche detto che Equitalia procede al pignoramento presso la residenza del debitore solo se ha ragionevole probabilità di rinvenirvi oggetti di antiquariato, quadri d’autore, gioielli, denaro eccetera.
24 Marzo 2016 · Ludmilla Karadzic