Come fare per evitare un pignoramento presso la residenza del debitore convivente?


Pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni

Vorrei informazioni in merito ad una questione delicata: iIl mio compagno, purtroppo debitore, vive in casa mia e tutto quello che c’è in casa, la ho acquistata prima della convivenza. Alcune cose acquistate invece durante la nostra convivenza sono sempre state acquistate da me attraverso assegni bancari o per mezzo delle mie carte bancarie. Sinceramente mi desta un po’ di preoccupazione, il pensiero che un giorno o l’altro possa giungere qualcuno alla mia porta e possa portare via tutto quello che ho acquistato con grande sacrificio. Vorrei delle delucidazioni in merito e sapere come posso tutelarmi.

Partendo dal presupposto che raramente, per le cose comprate per la casa o per uso personale da conservare in casa (arredi, elettrodomestici, gioielli, orologi) si chiede o si conserva una fattura descrittiva del bene acquistato, le soluzioni per ovviare al problema sono fondamentalmente tre: interrompere la convivenza con il debitore, pagare i debiti del debitore ospitato in casa, stipulare e registrare con quest’ultimo, un contratto di comodato.

Scartate, ovviamente, le prime due ipotesi, conviene registrare presso Agenzia delle Entrate un contratto di comodato, allegando, per quanto possibile, una descrizione dettagliata dei locali concessi in uso esclusivo e condiviso.

In questo modo, qualora qualcuno (l’ufficiale giudiziario) giungesse alla sua porta e portasse a termine, comunque, le operazioni di pignoramento (per giurisprudenza consolidata il pubblico ufficiale incaricato di procedere all’azione esecutiva di pignoramento presso il domicilio accertato o la residenza anagrafica del debitore non può sindacare sulla validità del contratto esibito, decisione che è riservata eclusivamente al giudice), l’effettivo proprietario dei beni pignorati può, con il necessario supporto di un avvocato, ricorrere al giudice dell’esecuzione del tribunale territorialmente competente ed ottenere – previa esibizione del contratto di comodato registrato in data certa antecedente alla notifica del precetto – la liberazione dei beni pignorati.

31 Marzo 2019 · Rosaria Proietti

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