Conversione del pignoramento – Quando il valore dell’immobile pignorato è inferiore all’importo a debito (al credito azionato)

Quando il valore dell'immobile pignorato è inferiore all'importo del credito azionato


DOMANDA

Premesso che ho già letto la discussioni del forum, supponiamo che il debito con il creditore pignorante sia di centomila euro ed il valore dell'immobile pignorato di cinquantamila euro, posso essere autorizzato dal giudice per la conversione del pignoramento?


RISPOSTA

Evidentemente i contenuti del forum non sono stati fruiti con la dovuta attenzione: l'articolo 495 del codice di procedura civile, come già riportato in precedenti interventi sull'argomento, stabilisce che la conversione del pignoramento consiste nel sostituire all'immobile pignorato una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese legali sostenute per il recupero dell'importo che gli è dovuto.


5 Dicembre 2021 - Ludmilla Karadzic


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