Contributo spese riparazione soletta a copertura di una cantina – La soletta deborda in suolo pubblico


Accertamento tecnico preventivo, ripartizione spese condominiali





Sono proprietario esclusivo di cantina interrata che DEBORDA in parte (circa metà) su Piazza (Demanio Comunale), ovviamente è SOTTOSTANTE il livello della Piazza.

Il solaio o Soletta pertanto è Comune con Pubblica Amministrazione per la sola parte Cointeressata. Questo Stato è ULTRAVENTENNALE, anzi SECOLARE(risale a prima del 1920).

La volta del Solaio o Soletta deve Essere Consolidata per pericolo incombente Conseguente il Percolamento acque piovane proveniente dalla Piazza (causa cattiva ed insufficiente regimazione acque piovane). le domande sono:

1) Le quote di Contribuzione spese sono al 50%, per ciascuna proprietà? (art.1125 cc)
2) Vanto dei diritti nel caso volessi acquisire “bonariamente” detta porzione di Area Pubblica in cambio della NON RICHIESTA DI DANNI (all’interno cantina percola acqua) e DELLA NON CONTRIBUZIONE alle SPESE CONSOLIDAMENTO?

P.S.:detta porzione di Piazza (nelle intenzioni solo pedonabile) è entro borgo medioevale, non è pavimentata come il resto ma rifinita solo con la lisciatura del cemento dell’estradosso della soletta. Pertanto a vista su questa porzione c’è il cemento lisciato, sul resto lastre di arenaria tipiche del luogo.

Da quanto sommariamente riportato nel quesito, sembra che la struttura da sottoporre a manutenzione straordinaria sia classificabile come terrazza a livello, trattandosi di superficie transitabile che comprende, per metà della proiezione verticale, la cantina interrata.

Se questa è l’ipotesi di lavoro, si applica l’articolo 1126 del codice civile secondo il quale le spese di riparazione della terrazza a livello (vista come struttura unitaria oggetto di intervento) si ripartiscono fra i soggetti che ne condividono l’utilizzo: nella misura di 1/6 a carico del Comune ed 1/6 a carico del proprietario della cantina interrata. Gli altri due terzi sono di esclusiva competenza del proprietario della cantina interrata.

Naturalmente, dal computo dei costi di intervento, vanno escluse le spese relative a manufatti o altri elementi di cui uno dei proprietari faccia uso esclusivo: nella fattispecie quelle per la lisciatura del cemento dell’estradosso della soletta e per le lastre di arenaria tipiche del luogo non recuperabili a seguito dell’intervento. Mentre deve essere inclusa, e ripartita per un sesto ciascuno (fra Comune e proprietario della cantina) la spesa per la copertura impermeabilizzante.

Ammesso che fra qualche decennio le sia riconosciuto il diritto ad un eventuale risarcimento del danno, e ferma restando l’ipotesi che la giustizia amministrativa non muti radicalmente l’assetto attuale, non potrà acquisire la parte pubblica del manufatto, a meno che il comune non la metta all’asta e lei riesca ad aggiudicarsela.

Peraltro, qualora avesse intenzione di intervenire per riparare anche la parte comune del manufatto (quella che deborda), per poi esigere il contributo alle spese a norma dell’articolo 1134 del codice civile, deve considerare che, per stabilire l’indifferibilità e l’urgenza degli interventi, è necessario chiedere al giudice (con il supporto di un avvocato) un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), ex articolo 696 del codice di procedura civile, notificando il ricorso alla controparte: in sostanza, chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere che sia disposto un Accertamento Tecnico Preventivo o un’ispezione giudiziale. L’accertamento tecnico preventivo può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica. Il presidente del tribunale, nomina il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e fissa la data dell’inizio delle operazioni. Si ricorre ad ATP, come nella fattispecie, per rimuovere la (presunta) situazione di pregiudizio, di pericolo o di inutilizzabilità provocata da un dato evento.

Nelle considerazioni fin qui svolte siamo partiti dal presupposto che la soletta debordante in suolo pubblico sia esclusivamente funzionale alla stabilità della copertura della cantina privata, assumendone pertanto l’utilizzo condiviso fra Comune (piano di calpestio) e proprietà del vano cantina. Tuttavia, bisognerebbe conoscere anche la genesi storica del manufatto: se la realizzazione della strada è precedente alla costruzione della cantina o viceversa; nella prima ipotesi, se al di sotto del piano stradale era presente un terrapieno, e se la soletta è stata ancorata al terrapieno per conferire stabilità alla copertura della cantina e con quali autorizzazioni comunali.

31 Luglio 2019 · Simone di Saintjust


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